Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14679 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, che era stata presentat nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla sentenza del 13/09/2018, passata in giudicato il 20/04/2022. Il provvedimento reiettivo si basa sull’avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio, presso il domicilio eletto sit Montesarchio, alla INDIRIZZO, a mani del NOME capace e convivente.
Ricorre per cessazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale vengono cumulativamente denunciati i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. b) e lett. c), 420-bis e 420-ter, nonché cod. proc. pen. e di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., pe travisamento della COGNOME prova, travisamento per omissione, motivazione contraddittoria rispetto alla relata di notifica del decreto di citazione, manifes illogicità, motivazione apparente e apodittica. Nella relata non è indicato il luogo in cui è avvenuta la notifica, essendo presente solo la dicitura “nel sottoscritto domicilio”; il ricevente, inoltre, non è identificato mediante documento di identità e nemmeno ne viene precisato il cognome (nonostante vi siano, nella medesima località, numerosi omonimi), risultando indicato solo con la dizione “NOME” e nemmeno, infine, vi è menzione del fatto che il ricevente sia soggetto convivente con il destinatario dell’atto.
La difesa, nella richiesta di rescissione, aveva poi rappresentato come NOME COGNOME non fosse convivente con il ricorrente, risiedendo egli parimenti in Montesarchio, ma alla INDIRIZZO e ncn presso il domicilio eletto indicato dal padre. NOME COGNOME, inoltre, conviveva al tempo con la madre, divorziata dal ricorrente. Erra la Corte, laddove afferma risultare dalla relata di notifica la indicazione del ricevente, quale soggetto convivente con il destinatario, dato che tale parola risulta invece colà assente. E nemmeno è possibile immaginare una convivenza temporanea, fra NOME NOME NOME COGNOME.
La Corte territoriale, infine, omette di dialogare con l’ulteriore argomento difensivo, rappresentato dalla presenza – nel medesimo Comune – di soggetti omonimi tanto del ricevente, sia del destinatario dell’atto.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Non può essere messa in discussione la regolarità della notifica, dato che il
soggetto ricevente si è qualificato come NOME del destinatario, capace e convivente, nonché incaricato della ricezione. Il fatto che questi fosse residente altrove non esclude la convivenza rilevante per quanto ora di interesse, anche in considerazione del fatto che si tratta di congiunti. Né è stata fornita alcuna prova, in punto di sussistenza del requisito della forza maggiore, atta a superare il dato della regolarità sotto il profilo formale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un error in procedendo, questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte – in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME‘ Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304).
Giova poi ricordare come dall’elezione di domicilio scaturisca, a carico di chi la effettui, l’onere di verificare che il soggetto indicato quale domiciliatari renda poi effettivamente reperibile, presso ill luogo prescelto,: in base al disposto dell’art. 161 cod. proc. pen., grava inoltre sull’imputato l’onere di comunicare tempestivamente sia le eventuali variazioni del domicilio, sia la sopravvenuta invalidità dello stesso (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, dep. 2013, El Badaoui, Rv. 254825).
3.1. In assenza di difformi lumi forniti dall’interessato, non può allora che reputarsi regolarmente effettuata la notificazione, allorquando questa venga eseguita nel domicilio eletto, viepiù mediante consegna a persona legata da stretto rapporto di parentela con l’imputato.
3.2. Non coglie nel segno la difesa, laddove impernia la propria doglianza sul profilo della sussistenza, o meno, di una situazione di convivenza, tra
NOME e NOME COGNOME. In caso di notificazione di un atto, che avvenga attraverso la consegna a persona legata da rapporto di parentela con il destinatario, può escludersi l’operatività della presunzione di convivenza, (essendo in tal caso necessaria l’esistenza di una esplicita attestazione, nella relata di notifica, circa lo stato di convivenza), solo nel caso in cui tale notifica ven effettuata in luogo diverso, rispetto a quello che rappresenta domicilio eletto del destinatario (Sez. 1, n. 48477 del 18/11/2004, COGNOME, Rv. 230190).
Tale problematica perde rilievo, invece, in presenza di notifica eseguita presso il domicilio eletto, operando in tal caso i sopra detti oneri a carico de destinatario.
Questo Collegio, sul punto, intende dare continuità al principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 10449 del 22/12/2009, dep. 2010, Fois, Rv. 246530, a mente della quale: «In tema di notificazione di atti, lo stato di convivenza può presumersi, anche in assenza di un’esplicita attestazione nella relata di notifica, quando questa sia avvenuta nel domicilio eletto dall’impul:ato e nelle mani di persona a lui legata da uno stretto e qualificato rapporto parentale».
3.3. Né le modalità di esecuzione della notificazione consentivano di procedere alla notifica dell’atto presso il difensore, a norma del comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen., atteso che la consegna del decreto di citazione a giudizio non era in alcun modo risultata impossibile.
3.4. COGNOME Del tutto aspecifica e congetturale risulta COGNOME poi l’ulteriore argomentazione difensiva, circa la possibile presenza di altri soggetti omonimi, che avrebbero potuto in ipotesi ricevere la notifica dell’atto destinato a NOME COGNOME. Dell’esistenza e della residenza di tali soggetti omonimi, infatti, non viene fornita alcuna maggiore specificazione, così rimanendo l’obiezione sostanzialmente priva di un apprezzabile substrato contenutistico.
3.5. Si sostiene nel ricorso, infine, la mancata indicazione del luogo nel quale è stata eseguita la notifica. La visione della relata, unita all’inca processuale, consente però di reputare inconsistente tale censura, posto che il luogo di effettuazione della notifica risulta specificamente indicato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna de! ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.