Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15093 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
SANDRA RECCHIONE
– Relatore –
Sent. n. sez. 60125
UP – 26/03/2025
R.G.N. 3554/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/01/1964
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di NOME COGNOME per i reati allo stesso ascritti (ricettazione, detenzione di prodotti contraffatti e resistenza a pubblico ufficiale).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il decreto di citazione a giudizio in primo grado sarebbe stato illegittimamente notificato al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161 ,
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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comma 4, cod. proc. pen., nonostante il ricorrente avesse eletto regolarmente domicilio presso la abitazione del fratello NOMECOGNOME Il ricorrente allegava che il domicilio eletto non era stato ritenuto idoneo in quanto l’ufficiale giudiziario aveva assunto informazioni che indicavano che il ‘ ricorrente ‘ si era trasferito in Velletri; invero tale trasferimento non sarebbe rilevante in quanto egli aveva eletto il domicilio presso l’abitazione del fratello , NOME COGNOME. Pertanto le notifiche del decreto di citazione a giudizio effettuate ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbero nulle, con tutte le conseguenze porcessuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. Il collegio riafferma che è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione di quest’ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio (tra le altre: Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988 -01; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693 – 01)
Nel caso di esame nella relazione di mancata notifica si afferma che il ‘ destinatario ‘ non era reperibile in quanto, da informazioni assunte, lo stesso si era trasferito a Velletri.
L’atto allegato alla relazione di mancata notifica era il decreto di citazione a giudizio nel quale non vi era alcun riferimento a ‘ NOME COGNOME, ma solo al ricorrente, ‘ NOME COGNOME. Deve dunque ritenersi che l’irreperibilità sia stata valutata facendo riferimento al mancato rintraccio del ricorrente , unico ‘destinatario’ individuabile, e non del fratello presso il quale egli aveva eletto domicilio, ed in ragione di ciò l’unico deputato alla ricezione degli atti (eccetto il caso di consegna a mani al l’odierno ricorrente ).
1.2. Ne consegue la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado che impone di disporre l’annullamento sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado; gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso.
Così deciso, il giorno 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME