Notifica al domicilio eletto: quando l’errore procedurale azzera il processo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: il rispetto delle forme è garanzia dei diritti. Il caso in esame riguarda l’importanza cruciale della notifica al domicilio eletto, un atto che, se eseguito in modo errato, può portare all’annullamento di un’intera fase processuale. La decisione sottolinea come la scelta dell’imputato su dove ricevere le comunicazioni giudiziarie debba essere scrupolosamente rispettata, pena la nullità degli atti successivi.
I Fatti del Caso
Due imputati, nel presentare il loro atto di appello, avevano formalmente dichiarato di voler ricevere tutte le notifiche relative al procedimento presso la loro residenza. Questa dichiarazione costituisce una ‘elezione di domicilio’, un atto con cui si indica all’autorità giudiziaria il luogo certo e prescelto per le comunicazioni. Tuttavia, la Corte d’Appello, invece di inviare il decreto di citazione a giudizio a tale indirizzo, lo notificava via PEC all’avvocato difensore.
L’importanza della corretta notifica al domicilio eletto e l’eccezione della difesa
Avvedutosi dell’errore, il difensore degli imputati ha prontamente sollevato un’eccezione formale. Nelle sue conclusioni scritte, presentate prima dell’udienza, ha denunciato il vizio di notifica, sostenendo che tale errore ledeva il diritto di difesa e conoscenza del processo da parte dei suoi assistiti. Nonostante la tempestività e la fondatezza dell’obiezione, la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi su questo punto, procedendo comunque con la decisione di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione: Annullamento per Vizio Insanabile
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso degli imputati. I giudici supremi hanno chiarito che l’errata notifica integra una ‘nullità di ordine generale a regime intermedio’. Si tratta di un vizio grave che, sebbene non rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, doveva essere eccepito, come correttamente fatto dal difensore, prima della conclusione del grado di giudizio in cui si è verificato. L’omessa pronuncia della Corte d’Appello su una eccezione così rilevante ha reso insanabile il vizio.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio che la notifica all’imputato presso il domicilio eletto è la regola, mentre quella al difensore è un’eccezione applicabile solo in casi specifici previsti dalla legge (ad esempio, quando l’imputato è irreperibile o non ha eletto un domicilio). Nel caso di specie, esisteva una chiara e valida elezione di domicilio, che l’ufficio giudiziario non poteva ignorare. La Corte ha ribadito che il diritto dell’imputato a essere informato personalmente sullo svolgimento del processo è un pilastro del giusto processo e del diritto di difesa. L’aver ignorato sia la scelta degli imputati sia la successiva eccezione del loro legale ha viziato irrimediabilmente la procedura, rendendo la sentenza d’appello nulla.
Le Conclusioni
La sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti alla Corte d’Appello di Milano per celebrare un nuovo processo. Questo dovrà iniziare con una corretta notifica del decreto di citazione agli imputati, presso il domicilio da loro validamente eletto. La decisione rappresenta un importante monito per gli uffici giudiziari sull’obbligo di osservare con rigore le norme procedurali, poiché la loro violazione non è una mera formalità, ma una lesione sostanziale dei diritti delle parti processuali.
Perché la sentenza d’appello è stata annullata dalla Corte di Cassazione?
La sentenza è stata annullata perché il decreto di citazione a giudizio per il processo d’appello è stato notificato all’indirizzo PEC del difensore anziché al domicilio eletto dagli imputati. Questo errore procedurale costituisce una nullità che, pur essendo stata sollevata dalla difesa, non è stata considerata dalla Corte d’Appello.
Cosa significa ‘eleggere domicilio’ in un processo?
Significa indicare formalmente all’autorità giudiziaria un indirizzo specifico (che può essere la propria residenza o un altro luogo) dove si desidera ricevere tutte le comunicazioni e gli atti ufficiali relativi a quel determinato procedimento legale.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’annullamento?
L’annullamento comporta la cancellazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Gli atti vengono restituiti alla stessa Corte, che dovrà avviare un nuovo processo d’appello, partendo da una corretta notifica del decreto di citazione agli imputati presso il domicilio da loro indicato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Palma di Montechiaro il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Avellino il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 2/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte con le quali il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale COGNOME NOME e COGNOME NOME denunciano il vizio di violazione di legge processuale per non essere stato loro notificato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, presso il domicilio eletto e per l’omessa risposta della Corte di appello in merito a detta eccezione sollevata con le conclusioni, è fondato.
Considerato, infatti, che in calce all’atto di appello del 27/1/2023, gli imputati avevano dichiarato di eleggere domicilio, ai fini delle notifiche, presso la loro residenza in INDIRIZZO, mentre la notifica del decreto di citazione in appello avveniva, in assenza dei presupposti, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 c.p.p., presso l’indirizzo PEC del difensore di fiducia: AVV_NOTAIO;
ritenuto che ricorre nel caso di specie una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183; Sez. 5,n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810);
considerato che l’eccezione era stata ritualmente sollevata dal difensore nelle conclusioni rassegnate in vista dell’udienza in camera di consiglio ex art. 23 bis L. 176/2020, del 2/10/2023, senza che la Corte di merito decidesse sul punto;
considerato che l’accoglimento del primo motivo dispiega effetto assorbente rispetto ai successivi;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Roma, 2/2/2024