Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5053 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ruvo di Puglia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 13/06/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 13 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente da NOME COGNOME, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Bari sull’assunto che la personalità criminale dell’istante, attestata dai suoi numerosi precedenti penali, tenuto conto dell’assenza di adeguate prospettive di reinserimento sociale, non consentiva di esprimere un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per non essere stato il provvedimento censurato notificato presso il domicilio eletto dal ricorrente, indicato in Ruvo di Puglia, INDIRIZZO, sull’assunto che il condannato, per ragioni lavorative, risultava domiciliato, di fatto, in Romania.
Con il secondo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari richiesti congiuntamente dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bari con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità del ricorrente e del processo rieducativo intrapreso dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato, in accoglimento del primo motivo, nel quale devono ritenersi assorbite le residue censure difensive.
Tanto premesso, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per non essere stato il provvedimento censurato notificato presso il domicilio eletto dal ricorrente,
indicato in Ruvo di Puglia, INDIRIZZO, sull’assunto che il condannato, per ragioni di natura lavorativa, risultava domiciliato, di fatto, in Romania.
Osserva, in proposito, il collegio che la comunicazione del deposito dell’ordinanza emessa il 13 giugno 2023 dal Tribunale di sorveglianza di Bari veniva notificata, il 20 giugno 2022, alle ore 9.54.32, al diFensore di fiducia di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, al suo indirizzo di posta elettronica certificata. Viceversa, la comunicazione del deposito non veniva effettuato al domicilio dichiarato da NOME COGNOME in sede di presentazione dell’originaria istanza di concessione dei benefici penitenziari, individuato in Ruvo di Puglia, Zona INDIRIZZO.
Né è dubitabile che il condannato avesse individuato il luogo di residenza quale domicilio eletto, atteso che tale indirizzo risultava indicato sia nell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trani il 30 maggio 2022, sia nella nota, datata 1 luglio 2022, con cui tale ufficio trasmetteva l’istanza depositata dal ricorrente al Tribunale di sorveglianza di Bari, competente a provvedere sulla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente da RAGIONE_SOCIALE.
Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale che precedeva l’adozione del provvedimento censurato, è indubbio che nel caso in esame si sia concretizzata una violazione del disposto dell’art. 128 cod. proc. pen., a tenore del quale: «Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione».
Non è, infine, utile, a sostegno della correttezza della procedura comunicativa seguita, il generico riferimento all’attività lavorativa svolta da RAGIONE_SOCIALE in Romania, in assenza, in tal senso, di indicazioni sulla sua posizione anagrafica antecedenti alla comunicazione della decisione del Tribunale di sorveglianza di Bari; assenza di specifiche indicazioni che non consente di ritenere dimostrato il riferimento all’occupazione lavorativa svolta dal ricorrente all’estero.
Restano assorbite nel motivo oggetto di accoglimento le residue doglianze, che postulano il corretto svolgimento del procedimento camerale di sorveglianza e la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti
processuali, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, devono essere esclusi.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso il 12 dicembre 2023.