Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40302 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/03/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità; letti i motivi nuovi redatti dal difensore AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4/3/2023, ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 3/11/2022 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’art. 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter D.Lvo 286/1998.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e in relazione agli artt. 127, comma 5 e 178, comma 1 lett c) con riferimento alla “lesione del diritto di scelta di presenziare o meno all’udienza camerale”. Nell’unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la nullità dell’ordinanza in quanto questa sarebbe stata celebrata in assenza dell’indagato
e del difensore di fiducia. Il difensore, infatti, nominato in data successi fissazione dell’udienza camerale e, pur avendo avvisato il difensore d’ufficio, ha ricevuto alcuna notifica né informazione in ordine alla data in cui l’ud sarebbe stata celebrata e, così, né il difensore né l’indagato, che era domi presso il difensore d’ufficio, hanno avuto notizia dell’udienza, che si è te assenza di entrambi e senza che ciò possa essere ritenuto come il risulta una scelta effettuata dalla parte in tal senso.
In data 31 maggio 2023 sono pervenuti i motivi nuovi con i quali l’AVV_NOTAIO, richiamate due pronunce di questa Corte, insiste affinché s dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata.
In data 5 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichi inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legg quanto il difensore di fiducia non avrebbe avuto alcuna notifica o not dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale del riesame.
La doglianza è manifestamente infondata.
1.1. Dagli atti, cui questa Corte ha comunque accesso quale giudice del fa processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01) per come indicato nel ricorso, risulta quanto segue.
L’avviso di fissazione per l’udienza del 22/2/2023 a seguito di appello pubblico ministero è stato notificato al difensore d’ufficio, e all’imput at o presso di questo domiciliato, il 14/12/2022.
Il difensore di fiducia è stato nominato con atto depositato il 26/1/2023.
1.2. A fronte di tale situazione la mancata notifica dell’avviso al dife nominato successivamente alla fissazione dell’udienza, già ritualmen comunicata alla parte e al difensore che al momento risultava in atti, determina alcuna nullità.
L’avviso, infatti, deve essere effettuato al solo professionista che r essere difensore dell’imputato all’atto di fissazione dell’udienza e non all’avvocato che abbia acquisito successivamente tale veste, in quanto l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relati adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv 263600 – 01).
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione al difensor risulta in atti, pertanto, non determina, a carico dell’ufficio procedente obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del proces
ancorché l’altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la r omissione non è causa di nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, COGNOME, 279858 – 01).
In tale peculiare situazione, d’altro canto, l’onere di informare il difensore di fiducia in ordine allo stato in cui si trova il processo grava sul che lo ha nominato per cui il mancato intervento del nuovo difensore n giudizio, il cui decreto di fissazione dell’udienza era stato corrett notificato al difensore successivamente revocato, è attribuibile alla neglig del nominante e non ha alcuna conseguenza in ordine alla partecipazione a processo (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340 – 01 con specifico riferimento al riesame cfr. Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Con Rv. 239381 – 01).
1.3. Nel caso di specie, pertanto, nel quale l’avviso di fissazione dell’ud di riesame era stato correttamente notificato la mancata comunicazione al nuov difensore di fiducia, successivamente nominato, non è causa di nullità e ques tanto meno, può derivare dal fatto che il difensore revocato non avreb informato il difensore che lo ha sostituito.
Il difensore revocato, infatti, non è tenuto a ad avvisare il dife nominato, salvo responsabilità disciplinari, e la mancata informazione non p comunque avere ricadute sulla regolarità del procedimento, ciò anch considerato, giova ribadirlo, che è invece onere delle parti, dello stesso ind e/o imputato e del nuovo difensore nominato, di informarsi tempestivamente delle attività da svolgere e dell’eventuale pendenza di adempimenti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., va i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergent ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, ch ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es cod. proc. pen.
Così deciso il 21 giugno 2023
• Il Consig i
jre estensore