Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29243 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1994
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto
responsabile dei delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacen o psicotrope di lieve entità e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficia
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso censura l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità di cui agli art. 178, lett. c), 179 e 420
quinquies cod.
proc. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione denunziando l’omesso avviso al difensore della fissazione delle udienze del 6 marzo 2023 e del 13 aprile 2023 a seguito
della revoca dell’ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell’imputato;
rilevato che, come riferito dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato: il
Difensore di ufficio aveva assistito l’imputato dall’epoca del fatto sino all’udien preliminare del 21 settembre 2022, sicché la revoca della sospensione del processo e la
nuova fissazione dell’udienza preliminare dopo il rintraccio dell’imputato, ex
art. 420- quinquies, comma 3, cod. proc. pen., erano state a lui notificate; il Difensore di fiducia era stato nominato solo successivamente, il 24 settembre 2022; il rinvio all’udienza del 24 novembre 2022, disposto all’udienza del 21 settembre 2022 per consentire all’imputato di formalizzare la richiesta di riti alternativi, non era stato notificato al difensore di fidu
ritenuto, pertanto, che il motivo sia manifestamente infondato in quanto il Giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui l’avviso è dovuto al difensore che abbia tale qualità nel momento in cui l’atto è disposto dall’uffici giudiziario e non anche a colui il quale l’acquisti successivamente al suo compimento (Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, COGNOME, Rv. 185438 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.