Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 27 novembre 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Cosenza per il delitto di evasione.
Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 5 ottobre 2023, al nuovo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la cui nomina era stata inviata, a mezzo pec, alla Corte di appello di Catanzaro il 10 maggio 2022 con revoca di ogni altro difensore e richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, peraltro accolta e notificatagli, omissione tale da integrare una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che il decreto di citazione in giudizio di appello per l’udienza del 27 novembre 2023, emesso il 5 ottobre 2023, è stato notificato al solo AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore che aveva proposto l’appello e successivamente revocato, ma non anche all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nominato di fiducia da NOME COGNOME con atto inviato a mezzo pec rfflea Cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro in data 10 maggio 2022, ossia prima dell’emissione decreto di citazione in giudizio di appello e della pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta all’udienza sopra indicata, svoltasi con modalità cartolare in sua assenza.
Dalla stessa intestazione della sentenza, peraltro, risulta NOME COGNOME quale unico difensore di fiducia dell’imputato.
3.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, sostenuto anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263598), l’omesso avviso dell’udienza al nuovo e unico difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen quando ne è obbligatoria la presenza e questi non abbia presenziato all’udienza (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199), a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, COGNOME, Rv. 279722).
4.Ne consegue che l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, in quanto il processo di appello è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia dell’imputato, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso il 5 luglio 2024
La Consigliera estensora
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