Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40419 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40419 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Torre Annunziata, il 2 marzo 2023, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condanNOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di arresto e 800 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per essere stato il giudizio di secondo grado celebrato, in forma cartolare, senza la partecipazione del suo difensore di fiducia, non avvisato della fissazione della relativa udienza.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, il 22 agosto 2025, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento.
Risulta dagli atti che NOME COGNOME, condanNOME, in primo grado, per il porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un coltello serramanico, presentò, il 19 maggio 2023, appello tramite l’AVV_NOTAIO, da lui nominata quale difensore di fiducia con atto dell’Il maggio 2023, trasmesso unitamente all’atto di impugnazione.
Fissato il giudizio di appello, in forma cartolare, per il 21 febbraio 2025, i relativo avviso venne recapitato all’AVV_NOTAIO il quale, erroneamente indicato quale difensore di fiducia di COGNOME, lo aveva, invece, assistito d’ufficio nel corso del giudizio di primo grado.
Non avendo l’AVV_NOTAIO avuto modo di partecipare al giudizio di appello, si è, quindi, prodotta una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., secondo quanto da tempo statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01), in ossequio a principi che valgono, oltre che nell’ipotesi in cui il difensore sia chiamato a partecipare all’udienza, in quella dello svolgimento del contraddittorio in forma scritta, rivelatosi monco in conseguenza dell’omessa notificazione al difensore di fiducia,
cui è stata preclusa la possibilità di intervenire secondo le modalità previste e,
specificamente, di rassegnare le proprie conclusioni.
Né, va, per completezza, aggiunto, il vizio riscontrato sarebbe stato saNOME dall’eventuale – e, nel caso in esame, non verificatasi – partecipazione di difensore di ufficio nomiNOME da parte del giudice, condizione che non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assiste tecnica è obbligatoria, dal «suo difensore», come testualmente disposto dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, COGNOME, Rv. P_IVA).
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 24/09/2025.