Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 28/09/1966
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE d’APPELLO di ROMA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate dall’avvocato COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 12 giugno 2024, confermava quella del Tribunale capitolino che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in relazione al delitto di furto aggravato.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 161, 179, 180, 601 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che il difensore avvocato COGNOME nominato in data 8 settembre 2015, con revoca del precedente difensore che aveva proposto l’appello, non riceveva l’avviso per l’udienza di appello, fissata con decreto del marzo 2024 per il 12 giugno 2024. L’avviso veniva invece notificato all’originario difensore revocato dieci anni prima.
Il difensore di fiducia, inoltre, depositava il 31 maggio 2024 conclusioni scritte alla Corte di appello, con le quali lamentava l’omessa notifica, chiedendo invano il rinvio dell’udienza.
Nel frattempo, il 10 giugno 2024, ossia solo due giorni prima dell’udienza, l’imputato detenuto chiedeva la trattazione in presenza, cosicché l’udienza si teneva in presenza ma in assenza del difensore, ignaro della forma di trattazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere irrituale l’eccezione quanto al difetto di notifica, in ragione del deposito della memoria a fronte della trattazione in presenza.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti – consentito a questa Corte in ragione dell’error in procedendo dedotto, come affermato da Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092 – emerge che l’atto di citazione a giudizio per l’udienza di appello del 12 giugno 2024, datato 27 marzo 2024, veniva indirizzato all’avvocato NOME COGNOME quale difensore di fiducia, mentre l’imputato era detenuto per altra causa.
In effetti, in atti vi è nomina dell’avvocato COGNOME quale difensore di fiducia, depositata in relazione al presente procedimento in Corte di appello in data 8 settembre 2015, con revoca di ogni altro difensore.
In atti, poi, vi è altra nomina dell’avv. COGNOME effettuata dal detenuto in data 4 aprile 2024, con revoca di ogni altro difensore.
fu
Risulta poi che il difensore di fiducia chiedeva con conclusioni scritte depositate il 31 maggio 2024 il rinvio per omessa notifica a se stesso.
La Corte provvedeva con trattazione in presenza, in assenza del difensore, in ragione della istanza del detenuto, che in videocollegamento risultava aver rinunciato alla presenza.
A ben vedere, nel caso in esame il difensore ha tempestivamente, con conclusioni scritte, eccepito l’omessa notifica, che effettivamente gli spettava in ragione della nomina del 2015.
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all’udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199 – 01).
Nel caso in esame, pacifico che l’attuale difensore di fiducia era stato nominato prima del decreto di citazione a giudizio e che, dunque, gli spettava la notifica, anche a voler ritenere che la richiesta dell’imputato di trattazione in presenza per quanto avanzata solo due giorni prima della data di udienza – avrebbe richiesto in sé la presenza del difensore, deve evidenziarsi come lo stesso abbia dedotto la nullità intermedia ex art. 180 cod. proc. pen. tempestivamente, a mezzo della memoria ex art. 121 cod. proc. pen.
Inoltre, il deposito di memoria da parte del difensore non può valere a sanare la nullità, in quanto il difensore ha diritto a ricevere l’avviso nel rispetto del termin dilatorio prescritto ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. al fine di esercitare le relative prerogative, come quella di richiedere la trattazione in presenza, oltre che poter procedere a un esercizio consapevole del diritto di difesa.
Pertanto, la deduzione della nullità è fondata e la stessa è stata eccepita tempestività, cosicché la invalidità investe anche la sentenza che va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso il 16/1/2025