Notifica Difensore Revocato: Quando la Notifica Resta Valida? L’Analisi della Cassazione
La gestione dei rapporti con il proprio legale è un aspetto cruciale in qualsiasi procedimento giudiziario. Ma cosa accade se si decide di cambiare avvocato dopo che un atto importante, come la citazione in appello, è già stato notificato? La questione della validità della notifica al difensore revocato è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione con un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale per la certezza del diritto e la regolarità del processo.
Il Contesto Processuale: Cambio di Difesa a Notifica Avvenuta
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale della controversia non riguardava il merito della decisione, ma una presunta nullità di carattere procedurale.
Nello specifico, i fatti si sono svolti come segue:
1. Il decreto di citazione per il giudizio d’appello veniva regolarmente notificato al difensore di fiducia dell’imputata in data 22 gennaio 2023.
2. Successivamente, in data 10 marzo 2023, l’imputata revocava il mandato al precedente legale e nominava un nuovo difensore.
Secondo la tesi difensiva, questa successiva nomina avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica del decreto di citazione, questa volta indirizzata al nuovo avvocato. La mancata rinnovazione, a dire della ricorrente, avrebbe viziato il procedimento.
La Decisione della Corte: La Notifica al Difensore Revocato È Valida
La Corte di Cassazione ha respinto tale argomentazione, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno chiarito che, una volta che la notifica si è perfezionata correttamente presso il difensore all’epoca incaricato, l’ufficio giudiziario ha adempiuto al proprio obbligo.
Il principio stabilito è netto: la nomina di un nuovo difensore, con revoca del precedente mandato, avvenuta in un momento successivo al perfezionamento della notifica della vocatio in ius, non impone al giudice di dover rinnovare la notifica stessa. L’atto processuale, una volta compiuto validamente, conserva la sua piena efficacia.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato esplicitamente nell’ordinanza. La Corte sottolinea che il rapporto tra l’imputato e il suo difensore è di natura fiduciaria e privata. La comunicazione del cambio di legale all’autorità giudiziaria ha effetto per gli atti futuri, ma non può retroagire invalidando atti già regolarmente compiuti.
In altre parole, la notifica effettuata al legale in carica al momento dell’invio dell’atto è considerata valida ed efficace a tutti gli effetti. Spetta poi ai legali, quello revocato e quello neo-nominato, e all’assistito stesso, assicurare il corretto passaggio di consegne e di informazioni relative al processo. Pretendere una rinnovazione della notifica in questi casi significherebbe introdurre un elemento di incertezza e un potenziale meccanismo dilatorio nel procedimento, contrario ai principi di efficienza e ragionevole durata del processo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha conseguenze pratiche rilevanti. In primo luogo, ribadisce che la responsabilità della gestione delle informazioni processuali, in caso di cambio di difensore, ricade sulla parte e sui suoi legali. L’autorità giudiziaria non è tenuta a “inseguire” i cambiamenti nella rappresentanza legale una volta che i suoi adempimenti procedurali sono stati correttamente eseguiti.
In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze onerose per chi lo propone. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, rafforza la stabilità degli atti processuali e la certezza delle notifiche nel processo penale.
Se nomino un nuovo avvocato, la notifica di un atto giudiziario già inviata al precedente legale è ancora valida?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, se la notifica è stata regolarmente effettuata al difensore in carica al momento della notifica stessa, essa rimane valida anche se successivamente viene nominato un nuovo legale con revoca del precedente.
C’è l’obbligo per il tribunale di rinnovare la notifica al nuovo avvocato?
No. Il provvedimento stabilisce che non occorre rinnovare la notifica della citazione in giudizio (vocatio in ius) al nuovo difensore, poiché l’atto si è già perfezionato con la notifica al legale che era in carica in quel momento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila Euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISCHIA il 21/05/1972
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della nullità prospetta giacchè la nomina del nuovo difensore di fiducia della appellante con revoca del pregresso mandato difensivo è stata comunicata ( 10 marzo 2023) alla Corte di appello quando era già stata effettuata la notifica del decreto di citazione in appello al precedente difensore di fidu 22 gennaio 2023) sì che non occorreva rinnovare la notifica della vocatio in ius Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Rv. 245639;Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, Rv
. 279858);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.