Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13052 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di
Palermo per il prosieguo;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1400 di multa. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine carenza dell’elemento oggettivo, respingendo, altresì, le censure relative alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio nel suo complesso.
AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME, ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando la violazione di legge in relazione alla mancata citazione per il giudizio di appello nei confronti di se / medesimo.
In particolare, il difensore rappresenta che il precedente difensore di fiducia, AVV_NOTAIO interposto appello nei confronti della pronuncia di primo grado M emessa il 13 maggio 2020. In data 25 gennaio 2022 l’AVV_NOTAIO aveva depositato nella Cancelleria del Tribunale di Palermo Ufficio impugnazioni – presso cui era ancora giacente il fascicolo, la nomina in suo favore con revoca del precedente difensore di fiducia. Il decreto di citazione per l’udienza di appello, fissata per il giorno 23 novembre 2022 e celebrata con rito cartolare, veniva emesso il 14 marzo 2022 e, tuttavia, notificato al precedente difensore di fiducia, sia in proprio che per l’imputato elettivamente domiciliato. Anche tutti gli atti successivi – note conclusive scritte del P.G. e dispositivo d sentenza – venivano notificati al difensore revocato. Nella sola intestazione della sentenza di appello è, invece, indicato correttamente il nome del difensore AVV_NOTAIO.
Trattandosi di nullità assoluta in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essa è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e quindi proponibile per la prima volta anche in sede di legittimità.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In linea di fatto, dagli atti risulta che la notifica del decreto di citazione il giudizio di appello è stata effettuata al difensore di fiducia che era già sta revocato con nuova nomina a favore dell’AVV_NOTAIO, ritualmente depositata presso l’ufficio impugnazioni del Tribunale sin dal 25 gennaio 2022, prima che gli , atti processuale fossero trasmessi alla Corte di appello. Lo stesso atto contiene, altresì, la elezione di domicilio dell’imputato presso l’abitazione della madre,
NOME NOME COGNOME in Palermo, INDIRIZZO. Nonostante tale dichiarazione, anche il decreto di citazione a giudizio per l’imputato veniva notificato presso lo studio del precedente difensore, considerato luogo di elezione di domicilio.
Dall’esame degli atti emerge pertanto che il difensore di fiducia di COGNOME, a partire dal 25 gennaio 2022 iè l’AVV_NOTAIO. Invece, le notifiche telematiche sono state effettuate – sia in proprio sia quanto all’imputato quale elettivamente domiciliato – a persona diversa, AVV_NOTAIO. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., – quando ne è obbligatoria la presenza – e non rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., perché viene leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c) CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv.263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, COGNOME, Rv. 259614). Nel caso di specie, peraltro, si trattava di rito cartolare ex art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, e neppure le conclusioni del P.G. sono state trasmesse al nuovo difensore di fiducia ritualmente nominato prima dell’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Nella fattispecie in esame emerge, infine, che non è stata effettuata neppure una citazione valida nei confronti dell’imputato per l’udienza del 23 novembre 2022, dal momento che il relativo decreto è stato notificato all’AVV_NOTAIO anche con riguardo all’imputato “elettivamente domiciliato” quando costui, con il medesimo atto di nomina del nuovo difensore e revoca di quello precedente, aveva eletto domicilio presso la madre. Il che conduce a qualificare come assoluta la nullità determinatasi e, come tale, a considerarla rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, NOME, Rv. 281315).
Alla luce delle considerazioni svolte, va annullata senza rinvio la sentenza di appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
Così deciso il 12 marzo 2024
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Il AVV_NOTAIO estensore