Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mondavio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna nei confronti di NOME COGNOME per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, previo rigetto delle eccezioni processuali avanzate dall’appellante.
Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo con un unico motivo inosservanza delle norme processuali, ex art. 420-bis cod. proc. pen., per nullità del decreto di citazione a giudizio emesso in primo grado, e dei conseguenziali provvedimenti giudiziari emessi in primo e secondo grado, stante il mancato consenso del difensore di ufficio domiciliatario presso cui gli atti erano stati notifica violazione dell’art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. f per come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 23948 del 20:19.
Inoltre, il ricorrente censura la pronuncia impugnata per non avere verificato l’effettiva instaurazione del rapporto tra il difensore di ufficio e il assistito / desunto, in modo apodittico, soltanto da obblighi deontologici di informazione.
3.11 21 novembre 2023 sono pervenuti motivi nuovi, redatti dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, con i quali / richiamando la sentenza delle Sezioni unite del 13/07/2023, ha insistito per l’irrilevanza del rifiuto del difensore, antecedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis 2 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, ha escluso che l’effettività del rapporto defensionale fosse desumibile dall’elezione di domicilio presso di lui, avvenuta nell’immediatezza del fatto, e dalla certa conoscenza del processo da parte dell’imputato.
In data 27 novembre 2023 sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4.11 giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
Il ricorso non si è in alcun modo confrontato con gli argomenti della sentenza impugnata / che ha correttamente rigettato entrambe le eccezioni processuali.
2.1. In ordine alla censura riguardante la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, per l’avvenuto rifiuto del difensore di ufficio di esser
domiciliatario dell’imputato, si ricorda che l’invocato art. 162, comma 4 -bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 24, della legge 23 giugno 2017, n. 103, costituisce norma processuale che, in quanto tale, si applica solo alle elezioni di domicilio compiute dopo l’entrata in vigore della legge menzionata tra le quali non rientra quella oggetto di esame (Sez. 1, n, 36008 del 03/07/2019, Paolino, Rv. 276814).
A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato, con argomenti aderenti alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420; Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Rv. 281931; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680), ha verificato la reale conoscenza del procedimento da parte dell’imputato desumendola non dalla regolarità delle notifiche effettuate al domiciliatario, ma dagli univoci elementi di fatto dimostrativi dell’effettività d rapporto tra COGNOME e il difensore, sia di ufficio che di fiducia (vedi par. ch segue), senza che il ricorrente abbia addotto circostanze di segno contrario.
Né può valere il richiamo, contenuto nei motivi nuovi, alla sentenza n. 42603 del 2023 delle Sezioni Unite, che affronta il diverso caso della notifica, effettuata all’imputato al domicilio eletto presso il difensore di ufficio che non accett l’elezione, nella vigenza dell’art. 162, comma 4-bis i cod. proc. pen. antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
2.2. In ordine alla seconda eccezione, la sentenza impugnata ha menzionato gli elementi di fatto dai quali ha tratto il corretto convincimento che l’imputato, giudicato in assenza, non si trovasse affatto in una condizione di mancata conoscenza del processo per assenza di un effettivo rapporto ciefensionale, ma al contrario questo risultasse comprovato dalle dichiarazioni rese a verbale dallo stesso difensore di fiducia, che ha assistito COGNOME in primo e secondo grado, e puntualmente riportate nella sentenza a pag. 3 («lo stesso avvocato COGNOME difensore nominato d’ufficio e domiciliatario in itinere di questo procedimento lo (al COGNOME) avvisava di volta in volta di quello che stava succedendo»), tanto da rendere superfluo il richiamo del ricorso a formali doveri deontologici di comunicazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
La Consigliera estensora
Il Presidente