Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 132 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 05/02/1965
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Per COGNOME SalvatoreCOGNOME riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 62 comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Ripi il 5 dicembre 2013), ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 14 marzo 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado, il suo difensore di fiducia con un solo motivo.
Denuncia il ricorrente la violazione degli artt. 429 e 601 cod. proc. pen., in ra dell’omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato del decreto di fissazione dell’udienz il giudizio di appello, tenutasi, quindi, in data 14 marzo 2023, senza che l’imputato rappresentato ed assistito dal legale cui aveva conferito il mandato fiduciario; questo per nell’avviso predetto era stato indicato come difensore di fiducia di COGNOME Salvatore l’Av NOME COGNOME in luogo dell’Avvocato NOME COGNOME.
E’ addotto, a sostegno, che la Corte di appello di Roma, preso atto dell’errore, con ordinanz in data 25 giugno 2024 ha revocato la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in data marzo 2024, revocando al contempo anche l’ordine di esecuzione emesso in riferimento a tale titolo nei confronti di COGNOME SalvatoreCOGNOME
Il Procuratore generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME con requisitoria scritta depositata in atti, ha rassegnato le proprie conclusioni chi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio non partecipata, non essendo pervenuta tempestivamente richiesta di sua trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, con la sentenza impugnata non si è fatto buon governo del principio di dirit enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598), secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiduc tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligator la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. motivazione, in particolare, le Sezioni Unite hanno sottolineato che ove, in presenza di una ritu e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad av difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU..
In effetti, l’eccepito error in procedendo verificatosi per essere stato indicato come difensore di fiducia di COGNOME COGNOME un avvocato diverso dall’Avvocato NOME COGNOME c perciò, non era stato avvisato del giudizio di appello e non aveva potuto presenziare alla rela
udienza, ove era stato sostituito da un difensore d’ufficio prontamente reperito, che av rappresentato ed assistito l’imputato – è stato riconosciuto dalla stessa Corte di appello di Ro
Decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, in ottemperanza al dictum di questa Corte, che, con sentenza Sez. 5 n. 23609 del 10 giugno 2024 aveva annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Roma in data 4 marzo 2024 – con la quale erano stati trasmessi al Corte di cassazione gli atti relativi all’istanza di incidente di esecuzione finalizzata alla di restituzione nei termini ad impugnare, presentata dal difensore di fiducia di COGNOME avv. NOME COGNOME volta ad ottenere la sospensione del titolo esecutivo, rappresentato dal sentenza del 14 marzo 2023, irrevocabile il 7 novembre 2023, con conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni della Procura Generale presso la Corte d appello, e la rimessione in termini per la impugnazione -, disponendo trasmettersi gli atti medesima Corte di appello di Roma per l’incidente di esecuzione a norma dell’art. 670 cod. proc. pen., il Collegio di merito con ordinanza del 25 giugno 2024 ha dichiarato la revoca de dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in data 14 marzo 2023 emessa nei confronti COGNOME SalvatoreCOGNOME per invalidità del giudizio di appello, e revocato l’ordine di esecuzi confronti di questi, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.
Ne viene, quindi, che, tenuto conto del dispositivo della predetta ordinanza, che non h rimesso in termini l’imputato per l’impugnazione della sentenza di appello, e del disposto di all’art. 670 cod. proc. pen., una volta rinnovata la notifica non in precedenza validam eseguita al difensore di fiducia di COGNOME COGNOME che aveva determinato la riconosc «invalidità del giudizio di appello», spetta al giudice della cognizione procedere ad un nu giudizio di appello.
Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo stata la senten impugnata revocata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 26/11/2024.