Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, nelle quali si conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 30 novembre 2023, e depositata il 14 dicembre 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha disposto l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di consulente del lavoro per la durata di un anno, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta.
L’ordinanza del Tribunale del riesame ha disposto l’applicazione della misura interdittiva per i delitti di cui ai capi 2), 4), 7), 8), 13), 17), 19) e 23), p riqualificazione degli stessi a norma dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. I fatti hanno ad oggetto l’utilizzo di società fittizie, le quali mettevano a disposizione prestatori di lavoro mediante contratti di appalto di servizi, assumevano su di sé i connessi debiti previdenziali e contributivi, e simulavano il pagamento delle somme dovute mediante compensazione delle stesse con crediti inesistenti.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un solo motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 171 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame nei confronti sia del difensore di fiducia, sia dell’interessato.
Si deduce che il Tribunale ha omesso di considerare il deposito telematico, avvenuto presso il portale deposito atti penali in data 16 novembre 2023, alle ore 13,48, della nomina dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME quale difensore di fiducia di NOME COGNOME, con revoca di ogni altra nomina ed elezione esclusiva di domicilio presso lo studio di tale difensore.
Nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO COGNOME ha presentato memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione.
Nella memoria, si sottolinea che la notifica del provvedimento impugnato è stata effettuata ad un difensore ormai revocato, e che il ricorso per cassazione pone esclusivamente tale questione, non essendo possibile, per l’omessa notifica, altra attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Innanzitutto, pienamente regolari risultano le notifiche relative all’avviso dell’udienza in camera di consiglio per decidere sull’appello proposto dal Pubblico ministero, udienza fissata per il 30 novembre 2023 e all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza impugnata.
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Occorre premettere che, come osservato costantemente dalla giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’AVV_NOTAIO che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263600 – 01, e Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438 – 01).
Ciò posto, nella specie, risulta che: a) il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per decidere sull’appello proposto dal Pubblico ministero risulta datato e depositato in cancelleria il 13 novembre 2023; b) l’avviso di fissazione dell’udienza è stato notificato, via p.e.c., all’AVV_NOTAIO, in quel momento risultante difensore dell’attuale ricorrente, il 13 novembre 2023, alle ore 11,28, nonché, personalmente, all’attuale ricorrente, in data 16 novembre 2023; c) AVV_NOTAIO ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta l’atto di nomina a difensore di fiducia il 16 novembre 2023, alle ore 13,48.
Risulta, quindi, evidente, dagli atti, che all’AVV_NOTAIO non spettava alcun avviso di fissazione dell’udienza: la sua nomina, infatti, è stata comunicata ben tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza (e anzi anche dopo l’esaurimento delle attività di notifica nei confronti dell’attuale ricorrente e di quello che risultava essere il suo difensore).
Non spettava, poi, alcuna comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza impugnata in questa sede all’AVV_NOTAIO, non essendo lo stesso destinatario dell’avviso di udienza.
In giurisprudenza, si è precisato che, nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall’art. 127 cod. proc. pen., l’avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell’avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell’ordinanza di riesame, hanno l’onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall’assistito o dal primo difensore (Sez. 6, n. 20734 del 20/04/2021, Ippedico, Rv. 281274 – 01).
Lo stesso principio è applicabile nel giudizio di appello cautelare, atteso il rinvio, anche per questa ipotesi, come specificamente disposto dall’art. 310, comma 2, cod. proc. pen., alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall’art. 127 cod. proc. pen.
In ogni caso, ancora, l’omessa notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento impugnato all’AVV_NOTAIO è anche irrilevante, avendo il medesimo presentato ricorso per cassazione contro lo stesso.
Come precisato dalla giurisprudenza, qualora il difensore proponga impugnazione prima che gli sia notificato l’avviso di deposito del provvedimento deliberato all’esito dell’udienza camerale, così avvalendosi della facoltà cui l’avviso stesso è preordinato, la formalità della notificazione diviene superflua e nessuna invalidità consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento (Sez. 1, n. 37346 del 27/09/2007, Broccatelli, Rv. 237510 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, inoltre, segue l’esecutività del provvedimento di applicazione della misura cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso in data 12/04/2024.