Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30593 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 10/11/1999
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
L’avvocata COGNOME NOME si riporta.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con quale il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l’applicazione della misu della custodia cautelare in carcere GLYPH in relazione alla contestazione di numerosi capi di imputazione, concernenti anche reati GLYPH associativi (di cui all’art. 416 bis cod. pen., d.P.R.309/1990) con l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., quale partecipe di un di una associazione di stampo mafioso, facente capo alla famiglia COGNOME, esistente sul terri calabrese.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità dell’ordinanza impug determinata dalla omessa notifica al codifensore, avv. NOME COGNOME dell’avviso dell’ud camerale che è stato notificato al solo avv. COGNOME e non anche all’avv. COGNOME sebbe anche questi fosse stato nominato, unitamente all’avv. COGNOME dal COGNOME quando egli er detenuto, tramite l’ufficio matricola, in data 16/11/2024. La nomina dei due difensori è trasmessa alla ‘Procura di Catanzaro e all’Ufficio Gip. Rappresenta il ricorrente di esser premurato, successivamente al 25/11/2024, di visionare gli atti al TIAP, potendo constatar che nel faldone 016 dei fascicoli cautelari, la nomina dei difensori, avv. COGNOME e avv. COGNOME effettuata in data 16/11/2024, era stata inserita nel fascicolo contenente gli atti trasm Tribunale del Riesame e che quindi, la nomina dei due difensori era già in atti, prima de proposizione del gravame, proposto dal solo avv. COGNOME in data 23/11/2024.
Precisa che l’avviso di udienza è stato notificato all’avv. COGNOME e, erroneamente, anc all’avv. COGNOME sebbene questi in precedenza avesse già rinunciato al mandato difensivo.
La doglianza, tempestivamente eccepita e sottoposta al giudice a quo, non è stata neppure correttamente valutata dal Tribunale della libertà che, erroneamente, pur dando atto che nomina dell’avv. COGNOME non era stata tempestivamente trasmessa al giudice ai sensi dell’ar 123 cod. proc. pen., per causa non imputabile al ricorrente, ha affermato il principio seco cui costituisce dovere di diligenza, posto a carico del codifensore destinatario della notif comunicare all’altro difensore la data fissata per la discussione della richiesta di riesame, q la notifica sia stata effettuata nei confronti di un solo difensore. Il giudice quindi h che, nel caso di specie, il ricorrente abbia concorso a dare causa alla nullità, sebbene ristr
2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione in ordine ai gravi indi colpevolezza relativamente alla sussistenza della struttura associativa di stampo mafioso, pos che la compagine associativa avrebbe cessato di essere operativa per effetto di sentenze passate in giudicato nel 2014 che ne hanno determinato la cessazione. Ne deriva che le sentenze evocate dal giudice a quo non consentono di affermare l’attuale esistenza dei dati fattuali contesta ossia l’esistenza di plurime associazioni che costituiscono segmenti operativi della “ndranghet nè di fornire gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo di imputazione 1) relativo all’ bis cod. pen. Anche le intercettazioni evidenziate non forniscono elementi indizi dell’esistenza di una struttura associativa.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di leg ordine alla contestazione dell’art. 74 d.P.R.309/1990, non ravvisandosi elementi per afferma la predisposizione di una struttura operativa stabile dedita all’attività di spaccio di s stupefacente.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta l’insussistenza dell’aggravante della agevolazio mafiosa, non essendovi prova della condotta agevolatrice e della finalità specifica.
2.5. Con il quinto motivo, contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, consider l’allontanamento dal nucleo familiare, dal contesto locale e non profilandosi occasioni prossi favorevoli alla commissione di nuovi reati, che neppure sono state evidenziate dal giudice a quo.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Si premette che, nel procedimento camerale, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio che non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’uf nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell’art. 182, co 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.11231 del 18/02/2020, Rv. 278815; Sez.2, n 49717 del 07/11/2023, Rv. 285545).
Nel caso in disamina, dagli atti – cui questa Corte può accedere, trattandosi di questi processuale – emerge che in data 07/11/2024, l’indagato aveva nominato quale difensore di fiducia, l’avv. COGNOME il quale, in data 11/11/2024, in sede di interrogatorio di
rinunciava alla difesa. Veniva pertanto in tale data nominato l’avv. COGNOME ai sensi de 97, comma 4, cod. proc. pen.
Successivamente, in data 16/11/ 2024, il COGNOME aveva nominato due difensori di fiduci l’avv. COGNOME e l’avv. COGNOME e revocato l’avv. COGNOME ex art. 123 cod. proc. p nomina dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME è stata trasmessa dall’Ufficio Matricola al Gi è stata inserita nel faldone 016.
In data 22/11/2024, l’avv. COGNOME depositava l’istanza di riesame.
In data 26/11/2024, il decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione delle par camera di consiglio e per la trattazione del riesame per il giorno 03/12/2024 veniva notific con pec delle ore 12:09, all’avv. COGNOME che aveva presentato l’istanza, e all’avv. COGNOME aveva rinunciato al mandato) e non anche all’avv. COGNOME Pertanto, immediatamente l’avv. COGNOME comunicava rinuncia formalmente del mandato con due distinte pec rispettivamente inoltrate la prima alle ore 16.51 e la seconda alle ore 17.20 del 26/11/2024.
La relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla difesa presente in aula, ch ha rappresentato l’omessa notifica dell’avviso all’avv. COGNOME sicchè non si è prodotta al sanatoria, essendo la questione eccepita entro i termini fissati dall’art. 182, comma second cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42799 del 10/11/2005, Rv. 232757).
Neppure può ritenersi che, nel caso di specie, sussista un onere di diligenza della pa volto a consentire al difensore di svolgere il proprio mandato, affermato dalla giurisprude con riferimento alla fattispecie in cui l’indagato aveva proposto, presso la casa circonda richiesta di riesame per mezzo del precedente difensore, revocato il giorno seguente al deposit della richiesta, con contestuale nomina di un nuovo difensore, la cui nomina non era pervenuta tempestivamente al tribunale (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201). Nel caso in disamina, infatti, è accertato che la nomina era ~stata trasmessa al Tribunale e che e stata inserita nel faldone, sicchè alcun rimprovero può essere mosso al ricorrente o codifensore per non aver comunicato la fissazione dell’udienza al codifensore che non l’avev ricevuta. Pertanto, il ricorrente non ha concorso a dare causa alla nullità.
Ne segue che l’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame integ nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si all’ordinanza di riesame e che comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza stessa.
Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ri
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/04/2025.