Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6767 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6767 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, alias COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/08/2025 del Tribunale dell’Aquila; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; Letta la requisitoria scritta del 9 gennaio 2026 del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 agosto 2025 emessa nel procedimento penale n. 394/25 R.G.N.R., il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza dell’8 agosto 2025 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Pescara ha sottoposto NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, alla misura AVV_NOTAIO custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti aggravati di tentata rapina e di tentato omicidio compiutamente descritti ai capi 1) e 2) AVV_NOTAIO rubrica, nonché le esigenze di cui all’art. 274 lett. c) cod proc. pen. nella loro massima pregnanza.
GLYPH NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione con il quale lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità AVV_NOTAIO motivazione, nonché violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen.
Il difensore premette che, nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi il 12 agosto 2025, l’indagato ha nominato un secondo difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO del foro di Ascoli Piceno.
Evidenzia che, a seguito dell’istanza di riesame che egli ha interposto il 13 agosto 2025, l’avviso di fissazione AVV_NOTAIO relativa udienza camerale, fissata per il 21 agosto 2025, non è stato ritualmente notificato all’AVV_NOTAIO.
Rappresenta che la relativa eccezione, tempestivamente sollevata nel corso dell’udienza ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen., è stata rigettata.
Rimarca che il Tribunale distrettuale ha disatteso l’eccezione richiamando il principio di diritto secondo il quale «l’omesso avviso AVV_NOTAIO data dell’udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto carcerario prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, è causa di nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall’indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa, non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza AVV_NOTAIO data dell’udienza, nonostante la consapevolezza AVV_NOTAIO non risultanza al tribunale AVV_NOTAIO nuova nomina» (Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Paun, Rv. 277907 – 01).
Lamenta che detto principio di diritto è stato formulato dalla AVV_NOTAIO di cassazione in relazione ad una vicenda che, nei suoi connotati fattuali, appare significativamente diversa rispetto a quella in esame, poiché la nomina di un secondo difensore – che la ricorrente aveva in quel caso effettuato presso l’ufficio matricola AVV_NOTAIO casa circondariale in cui era ristretta – non era mai pervenuta alla cognizione dell’autorità procedente.
Sostiene, infine, che il Tribunale, accogliendo l’eccezione, avrebbe dovuto differire la trattazione dell’udienza per procedere a notifica dell’avviso al secondo difensore di fiducia, fatto al quale, però, sarebbe conseguita l’impossibilità di fissare la nuova udienza entro il termine perentorio di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. con conseguenziale necessitata declaratoria di inefficacia AVV_NOTAIO misura ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’omesso avviso di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. nei riguardi di uno dei due difensori
dell’indagato integra, secondo consolidato orientamento di questa AVV_NOTAIO, una causa di nullità di ordine generale a regime intermedio (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 42799 del 10/11/2005, Kartelov, Rv. 232757 – 01).
Essa, pertanto, deve essere eccepita ad opera dell’altro difensore «al più tardi prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi, in udienza preliminare, riesame o giudizio, presume la rinuncia all’eccezione» (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 – 01) e non non può essere dedotta, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., da chi vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa o, ancora, non abbia interesse all’osservanza AVV_NOTAIO disposizione violata.
GLYPH Nel caso in esame, non ricorre alcuna delle condizioni che osta in questa sede alla prospettazione del vizio.
L’eccezione di nullità è stata, infatti, tempestivamente sollevata, nel corso dell’udienza camerale, dal codifensore del ricorrente e può, per l’effetto, essere dedotta quale vizio di legge processuale nella presente sede di legittimità.
Non può dirsi, poi, che la deducibilità AVV_NOTAIO nullità sia preclusa per avere il ricorrente posto in essere una condotta che abbia prodotto o abbia concorso a cagionare la mancata notifica al suo secondo difensore.
Lo COGNOME ha, infatti, esercitato una facoltà riconosciutagli dal codice (quella di attribuire il mandato difensivo ad un nuovo difensore ex art. 96, comma 1, cod. proc. pen.) e ciò ha fatto nelle forme di legge, con rituale dichiarazione resa all’autorità giudiziaria procedente nel corso dell’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
Non è, allora, dall’esercizio di siffatto diritto che può scaturire in capo all’indaga che abbia poi ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza camerale un onere di verificarne il contenuto e di attivarsi per garantire che la notifica venga prontamente effettuata anche al secondo difensore nominato ed erroneamente non menzionato nell’atto, con la conseguenza per cui, ove ciò non abbia fatto, egli non potrebbe eccepire il manifestarsi di una nullità inficiante lo svolgimento dell’udienza per avervi dato causa.
Detta lettura non rinviene, infatti, alcun riscontro nel dato normativo, non può ritenersi corollario del principio di leale collaborazione che deve ispirare il rapporto tra le parti processuali e, ancor prima, appare eccentrica rispetto allo stesso principio di diritto richiamato dal Tribunale del riesame.
Quest’ultimo, invero, è stato formulato da questa AVV_NOTAIO con riguardo alla diversa ipotesi in cui la ricorrente, in vista AVV_NOTAIO celebrazione dell’udienza camerale per il riesame, aveva posto in essere una condotta (quella di aver, nel brevissimo volgere di alcuni giorni, ripetutamente modificato il collegio di difesa attraverso dichiarazioni ricevute dal direttore del carcere) palesemente preordinata a
strumentalizzare i diritti riconosciuti dal codice all’unico scopo di incider negativamente sulla tempestività e sulla regolarità dell’avviso di fissazione dell’udienza in un procedimento oltremodo peculiare, qual è quello del riesame, caratterizzato da una strettissima scansione nei tempi di celebrazione regolata attraverso termini perentori.
E’ allora soltanto l’abuso del diritto del quale il ricorrente si sia macchiato – ch nel caso qui in esame non è apprezzabile – che può integrare gli estremi di una concausa AVV_NOTAIO nullità a regime intermedio che viene in rilievo nella presente sede e che trova la sua primigenia origine nell’errore in cui siano incorsi gli uffici a var titolo coinvolti nel procedimento di fissazione dell’udienza camerale (cancelleria o l’ufficio matricola presso il quale il detenuto abbia proceduto a formalizzare una nomina ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.).
GLYPH Alla luce delle considerazioni sin qui spese, si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Alla pronuncia di annullamento, tuttavia, non consegue la perdita di efficacia AVV_NOTAIO misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del Tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile. (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279715 – 01, Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, Di, Rv. 219230-01)
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/01/2026