Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA DI UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di Appello di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Trieste, con sentenza pronunciata in data 1 Aprile 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole, in concorso con COGNOME NOME, del furto di una rilevante somma di denaro, superiore ad un milione di euro, ai danni della “RAGIONE_SOCIALE“, realizzata mediante una serie di prelievi, attuati attraverso bonifici dal conto corrente della RAGIONE_SOCIALE verso due conti correnti intestati al COGNOME, accesi presso due distinte agenzie della Deusche Bank, mediante la formazione e l’utilizzazione di documenti apocrifi asseritamente riconducibili al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con abuso di relazioni di ufficio in ragione delle funzioni rivestite presso i suddetti istituti di credit essendosi avvalsi di mezzo fraudolento e di avere cagioNOME alla RAGIONE_SOCIALE un danno patrimoniale di rilevante gravità.
(a Corte di Appello di Trieste dopo avere premesso le scansioni temporali e le singole operazioni, materialmente realizzate dalla COGNOME, moglie del COGNOME, attraverso le quali era stato possibile procedere al disinvestimento dei titoli intestati alla RAGIONE_SOCIALE e al successivo trasferimento della provvista dai conti della RAGIONE_SOCIALE a quelli, appositamente accesi, intestati al COGNOME e dopo avere passato in rassegna le transazioni che avevano consentito ai coniugi COGNOME–COGNOME di conseguire liquidità dai suddetti conti correnti e di utilizzare la provvista ivi transitata per acquisti di abbigliamento, viaggi ed autoveicoli ed altre utilità personali, fino in sostanza ad azzerarli, aveva delineato gli elementi, anche indiziari che consentivano di riconoscere in capo al COGNOME la consapevolezza di partecipare alla sottrazione della rilevante somma di denaro, per essere i conti correnti intestati allo stesso, per avere esso stesso, seppure in misura certamente limitata rispetto alla moglie, approfittato delle disponibilità finanziarie in essi depositate e per avere partecipato insieme alla moglie a molti degli acquisiti di beni voluttuari di grande valore che la RAGIONE_SOCIALE mensilmente eseguiva per importi superiori ad euro 30.000 e per avere con essa condiviso per oltre un anno e mezzo tale stile di vita.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, nella persona dell’AVV_NOTAIO il quale, con un unico motivo di ricorso deduce la nullità del giudizio di appello, per violazione degli art.178 comma 1 lett.c) e 179 comma 1 Cod.proc.pen. in relazione all’art.601 comma 5 cod.proc.pen. per omessa notifica dell’avviso di comparizione allo stesso difensore, nomiNOME dal COGNOME quale difensore di fiducia nel corso del giudizio di primo grado, estensore
dei motivi di appello e pure indicato come difensore di fiducia nel verbale di udienza dinanzi al giudice distrettuale, svoltosi con le forme del giudizio cartolare. Assume sul punto che la omessa citazione per il giudizio di appello aveva determiNOME la impossibilità per il difensore dell’imputato di partecipare al giudizio e che tale vizio determinava la nullità assoluta e insanabile della vocatio in jus e degli atti successivi, anche in presenza di avviso di fissazione ad altro difensore, eventualmente nomiNOME di ufficio ovvero della partecipazione di altro difensore immediatamente reperibile alla udienza di discussione, ai sensi dell’art.97 commi tre e quattro cod.proc.pen., atteso che in ogni caso sarebbe stato leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La difesa deduce ipotesi di nullità dell’intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa notifica dell’avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato, nomiNOME nel corso del giudizio di primo grado, il quale aveva altresì proposto rituale impugnazione.
Sul punto la giurisprudenza del S.C. ha affermato in maniera costante che la omessa notificazione dell’avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio di appello) al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al difensore di ufficio, non potendo l’imputato essere privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (Sez.3, n.6240 del 14/01/2009, Rv. 242530) e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez.4, n.7968 del 6/12/2013 Rv. 258615), laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art.179 comma primo cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio in quanto tale nomina del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore (sez.1, n.20449 del 28/03/2014, Zambon Rv.259614; sez.U, n.24630 del 26/03/2015 NOME, Rv.263598; sez.6, n.29683 del 29/09/2020, COGNOME, Rv.279722).
Orbene nel caso in specie, dall’esame degli atti processuali, necessitato in ragione della natura processuale del vizio dedotto e comunque allegati dalla difesa del COGNOME ai fini dell’autosufficienza, risulta che il difensore di fiducia del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che pure aveva assistito l’imputato nel giudizio di primo grado, quale difensore di fiducia e aveva altresì provveduto a
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proporre impugnazione predisponendo i motivi di appello, non risulta essere stato citato a comparire nel giudizio di appello, né risulta avere partecipato ad alcuna fase dello stesso, svoltosi peraltro con il rito cartolare di cui all’art.23 D.L. 149/2020, sebbene lo stesso AVV_NOTAIO sia stato indicato nel verbale della udienza di discussione quale difensore di fiducia dell’imputato.
Nessuna eccezione può dunque ammettersi nella specie alla regola che il difensore debba essere compiutamente avvisato dell’udienza, regola la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). (sez.3, n.26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv.273199-01). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio in quanto la nullità del decreto di citazione a giudizio del difensore di fiducia dell’imputato ha comportato, ai sensi dell’art.185 cod.proc.pen., la nullità degli atti consecutivi dipendenti dall’atto nullo, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trieste per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 Dicembre 2023
Il consigliere estensore
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