Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6061 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in Romania il 16/07/1965 avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del Tribunale Sorveglianza di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, formulata da NOME COGNOME di affidamento in prova a servizio sociale o di detenzione domiciliare.
A ragione della decisione ha posto l’assenza dell’istante sul territo italiano.
Avverso l’indicata ordinanza Buzdugan, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione e deduce un unico articolato con il quale lamenta la violazione di legge in punto di mancata notifi della data di udienza in camera di consiglio sia al difensore, sia alla parte.
Ad avviso della ricorrente si sarebbe verificata una nullità ch travolgerebbe il provvedimento impugnato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 ottobre 2024, ha chiesto l’annullame senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), il Tribunale di sorveglianza ha disposto l trattazione in camera di consiglio per il giorno 23 maggio 2024, con avviso all c 5 t 5 1 -0 parti, ma la notifica del relativo decreto risulta GLYPH all’avv. COGNOME difensore nel giudizio di merito.
Ciò è nonostante la nomina fiduciaria in favore dell’avv. NOME COGNOME era ritualmente depositata, con modalità telematiche, prima dell’avviso d fissazione dell’udienza camerale. L’avviso è stato, inoltre, notificato alla par sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ma, anche in tale caso, la notif recava l’erronea indicazione dell’avv. COGNOME quale difensore fiduciario.
Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità al principio espresso in sede di legittimità, che condivide e ribadisce, secondo cui, nel procedimento sorveglianza, l’omesso avviso della data di udienza, tanto all’interessato quanto difensore di fiducia, è causa di nullità di ordine generale e di carattere asso rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della esten
applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, COGNOME, Rv. 284540; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657; Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718)
Il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza è, invero, disciplinato, in forza dell’espresso rinvio dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., dall’art. 666 dello stesso codice. L’inosservanza del terzo comma di tale articolo, concernente l’avviso all’interessato dell’udienza di discussione – che ha natura di decreto di citazione e deve essere notificato dall’ufficiale giudiziario – determina, al pari della mancata partecipazione del difensore (art. 666, quarto comma), una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, inerendo alla costituzione del rapporto processuale.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente