Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51248 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Priverno il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 14.11.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.9.2020, il Tribunale di Latina aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati di detenzione, finalizzata alla cessione a
terzi, e trasporto di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, a lui ascritti per cui, con le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.000 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di appello di Roma, con sentenza del 21.10.2021 aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconducendo il fatto di cui al capo 1) nella ipotesi contemplata dal comrna 5 dell’art. 73 DPR 309 del 1990 ed aveva di conseguenza rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 700 di multa, con conferma nel resto;
con sentenza del 4.7.2022 la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, accogliendo il motivo di ricorso articolato in punto di difetto di motivazione dell’aumento di pena operato ai sensi dell’art. 81, comma secondo, aveva annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto;
la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta al COGNOME in anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione;
ricorre nuovamente per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto inviato all’indirizzo PEC EMAIL diverso da quello del difensore di fiducia, EMAIL , dove, peraltro, erano state inviate tutte le precedenti comunicazioni;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e richiamando, a tal fine, la costante giurisprudenza di questa Corte in punto di omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.1 Dalla verifica del fascicolo, consentita e, anzi, imposta dalla natura processuale della censura, risulta che il COGNOME era difeso, di fiducia, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO il quale aveva rinunciato al mandato difensivo soltanto in data 23.5.2023, ovvero successivamente alla definizione del giudizio di appello in vista del quale, tuttavia, era stato ritualmente e tempestivamente avvisato a mezzo PEC; all’udienza del 28.9.2022, tenutasi “in presenza”, non era comparso nessuno dei due difensori di fiducia e la Corte aveva
nominato un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che nulla aveva eccepito in rito.
4.2 Tanto premesso, questa Corte ha più volte ribadito che l’omesso avviso della data fissata per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell’altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv. 261529 01; Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, COGNOME).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 10.11.2023