Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4324 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Felonica il 26/03/1942
avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d’appello di Venezia letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Verona e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta d giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’avv. NOME COGNOME con studio in studio Villafranca, e non all’avv. NOME COGNOME, con studio in Legnago, difensore di fiducia dell’imputato. Di conseguenza, si è in presenza di una nullità che travolge l’udienza e, di conseguenza, la sentenza impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla consultazione degli atti processuali, a cui la Corte può accedere per delibare in ordine al denunciato vizio processuale, risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’avv. NOME COGNOME all’indirizz avv.EMAIL e non al difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME COGNOME, GLYPH avente GLYPH un GLYPH diverso GLYPH domicilio GLYPH digitale, GLYPH ossia avv. NOME EMAIL neavvocativrpec. it.
Ciò premesso, è principio consolidato quello secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (per tutti, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598).
Una conclusione del genere vale, per evidente identità di rado, anche in relazione al giudizio di appello come innovato dal d.lgs. n. 150 del 2002, che disciplina la citazione a giudizio in appello secondo la forma cartolare, salva la richiesta di trattazione in presenza.
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Anche in tal caso, l’omessa citazione a giudizio lede le prerogative del difensore, il quale si trova nell’impossibilità di chiedere la trattazione de processo in presenza ovvero, in caso contrario, di depositare conclusioni scritte.
Né può sostenersi, come opinato dal Procuratore generale, che il difensore avrebbe dovuto eccepire la nullità in sede di conclusioni scritte, per l’assorbente ragione che, stante l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, il difensore di fiducia non era a conoscenza della data dell’udienza e, quindi, non era nelle condizioni per esercitare alcun diritto difensivo, ivi compreso quello di proporre eccezioni.
La nullità dell’udienza travolge, di conseguenza, la sentenza, che deve Sout”) essere annullata 9.en rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/12/2024.