Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto di essere ammesso alle misure alternative o dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di anni 1 mesi 6 e giorni 18 di reclusione, di cui al cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Roma, in data 4 giugno 2019.
Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo dei difensori di fiducia AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità dell’ordinanza per omessa notifica al difensore di fiducia
dell’avviso di fissazione dell’udienza del 22 marzo 2024.
Evidenzia di avere nominato, in data 24 settembre 2019, un nuovo difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO con contestuale revoca della nomina del difensore che lo aveva assistito in precedenza, l’AVV_NOTAIO. L’AVV_NOTAIO aggiunge – aveva depositato nuova istanza con allegata documentazione ed indicazione del domicilio eletto dal condannato. Ciononostante, l’avviso per l’udienza camerale era stato notificato al difensore revocato ben quattro anni prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La ricostruzione della vicenda processuale nei termini indicati dal ricorrente ha trovato integrale conferma negli atti di causa consultabili nel giudizio di legittimità in ragione della natura del vizio eccepito.
Risulta in particolare che l’avviso dell’udienza di trattazione è stato notificat a difensore diverso da quello nominato dal condannato.
Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, in forza del quale «l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598, che ha aggiunto che in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, qualora il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6 comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma in adesione all’orientamento più recente secondo cui qualora la nullità assoluta sia stata determinata dalla violazione del contraddittorio, deve applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1,
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n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d sorveglianza di Roma.
Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.