Notifica al difensore: l’errore di omonimia che annulla la sentenza
Una corretta notifica al difensore di fiducia è un pilastro fondamentale del diritto di difesa. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, annullando una sentenza di condanna a causa di un banale errore di omonimia nella comunicazione dell’udienza d’appello. Questa decisione sottolinea come la precisione nelle procedure giudiziarie non sia una mera formalità, ma una garanzia essenziale per un giusto processo.
I fatti di causa
Un uomo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’appello di Roma.
Contro la decisione di secondo grado, il difensore di fiducia dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio procedurale determinante.
Il motivo del ricorso: una errata notifica al difensore
Il cuore del ricorso si basava su un unico, ma cruciale, motivo: la violazione delle norme procedurali relative alla citazione in giudizio. L’avviso per l’udienza dinanzi alla Corte d’appello non era stato notificato al difensore correttamente nominato, ma a un avvocato omonimo.
Sebbene entrambi i legali avessero lo studio nella stessa città (Cassino), l’avviso era stato inviato all’indirizzo e all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sbagliati, appartenenti all’avvocato omonimo e non al difensore incaricato. Di conseguenza, il processo d’appello si era celebrato in assenza del difensore di fiducia, che non era stato ritualmente avvisato.
La violazione del diritto di difesa
Questa situazione ha configurato una palese lesione del diritto di difesa. L’imputato non ha potuto beneficiare dell’assistenza tecnica del legale da lui scelto in una fase cruciale del processo, compromettendo irrimediabilmente la validità del giudizio stesso.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno verificato che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato effettivamente notificato a un difensore diverso da quello nominato. Questo errore, secondo la Suprema Corte, integra una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi degli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179 del codice di procedura penale.
La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24630 del 2015), secondo cui “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta […] quando di esso è obbligatoria la presenza”. La mancata corretta notifica al difensore ha impedito la sua partecipazione al giudizio, un vizio insanabile che travolge l’intera sentenza emessa in sua assenza.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte d’appello di Roma, che dovrà procedere a un nuovo giudizio. Prima, però, dovrà notificare correttamente l’avviso di udienza al difensore di fiducia effettivamente nominato. Questa pronuncia riafferma che il rispetto rigoroso delle norme procedurali, in particolare quelle che garantiscono il contraddittorio e il diritto di difesa, è un requisito imprescindibile per la validità di qualsiasi decisione giudiziaria.
Cosa succede se la notifica per un’udienza viene inviata a un avvocato omonimo di quello incaricato?
Questa situazione determina una nullità assoluta della sentenza emessa in quel giudizio, perché viene violato il diritto di difesa dell’imputato. L’atto di notifica è considerato come omesso.
Perché un errore nella notifica al difensore è considerato così grave?
È considerato un vizio insanabile perché impedisce al difensore di fiducia di partecipare al processo e di assistere il proprio cliente, ledendo il principio fondamentale del contraddittorio e il diritto di difesa, che sono pilastri del giusto processo.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte d’appello per la celebrazione di un nuovo processo, che dovrà essere preceduto da una corretta notifica al difensore nominato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12763 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
GLYPH
SENTENZA
Oggi ,
2C MAR, 2024
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
IL
avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d’appello di Roma
NOMENOMEani
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 24 marzo 2021, con la quale il Giudice dell’Aidienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia aveva condannato NOME in relazione ai reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, per avere, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 dello stesso decreto, illecitamente occultato ne propri pantaloni della tuta n. 3 ovuli sigillati in lattice contenenti sostan stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di grammi 34,81, utili complessivamente al confezionamento di n. 233 dosi medie singole, sostanza che per la circostanza del rinvenimento ed il dato ponderale risultava essere destinato ad un uso non esclusivamente personale, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in Civitavecchia il 20 ottobre 2020.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello celebrato il giudizio i assenza del difensore dell’imputato non ritualmente avvisato. L’avviso ex art. 601 cod.proc.pen. è stato notificato all’omonimo AVV_NOTAIO, classe 1960, con studio in Cassino, INDIRIZZO, anziché al difensore nominato COGNOME NOME, con studio ugualmente in Cassino, ma in INDIRIZZO.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio e trasmissione atti alla Corte d’appello di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dagli atti a cui questa Corte di legittimità ha accesso in presenza di una questione processuale, risulta che il decreto citazione per il giudizio di appello è stato per errore notificato a difensore diverso da quello nominato di fiducia dal ricorrente, essendo stato notificato all’omonimo AVV_NOTAIO, con studio in Cassino, INDIRIZZO, alla pec EMAIL , anziché al difensore di fiducia nominato AVV_NOTAIO, con studio ugualmente in Cassino, ma in INDIRIZZO e pec EMAIL .
Da tale situazione deriva una nullità assolta conseguente ad una lesione del diritto di difesa; secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite che hannci ‘ ma o GLYPH e “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo / lett. c) e 179 cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza” (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01).
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con RDL trasmissione degli atti alla Corte di appellovRoma perché, previa notificazione al difensore nominato, proceda a nuovo giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 27/02/2024
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