Errore Fatale: Notifica al Difensore Sbagliato e Annullamento della Sentenza
Nel processo penale, il diritto di difesa è un pilastro fondamentale, e la sua corretta attuazione dipende da adempimenti procedurali apparentemente semplici ma di cruciale importanza. Tra questi, la notifica difensore degli atti giudiziari è un momento chiave. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10921/2024) ha ribadito con forza questo principio, annullando una sentenza di condanna proprio a causa di un errore nella notifica del decreto di citazione in appello. Questo caso dimostra come un vizio formale possa avere conseguenze sostanziali, garantendo che nessun processo possa svolgersi senza la piena partecipazione della difesa tecnica.
I Fatti del Caso: Un Cambio di Difensore Ignorato
La vicenda processuale ha origine da una condanna per truffa emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato, tramite il suo avvocato, proponeva appello. Successivamente, decideva di cambiare legale, nominando un nuovo difensore di fiducia e revocando il mandato al precedente. La nuova nomina veniva formalmente depositata presso la cancelleria della Corte d’Appello competente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in un’epoca ampiamente anteriore alla notificazione degli atti per il giudizio di secondo grado.
Nonostante ciò, la cancelleria notificava il decreto di citazione per l’udienza d’appello al difensore revocato, ormai privo di incarico. Sebbene il nuovo legale fosse venuto a conoscenza dell’errore e lo avesse segnalato alla Corte, nessun provvedimento veniva adottato per sanare il vizio. Il processo d’appello si svolgeva quindi senza la presenza del difensore legittimamente nominato, e la Corte confermava la sentenza di condanna.
La Nullità della Notifica Difensore secondo la Cassazione
Di fronte a questa palese violazione, l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la nullità della sentenza d’appello proprio per la mancata notifica al difensore di fiducia. La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, ritenendolo fondato.
Gli Ermellini hanno avuto modo di accedere agli atti processuali, confermando che la nomina del nuovo avvocato era stata effettivamente depositata via PEC mesi prima della notifica del decreto di citazione. Di conseguenza, l’atto avrebbe dovuto essere notificato esclusivamente al nuovo legale, unico titolare del diritto a riceverlo sia in proprio sia quale domiciliatario dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha qualificato l’errore come una nullità generale a regime intermedio, prevista dall’articolo 184 del codice di procedura penale. Questo tipo di nullità si verifica quando viene violato il diritto all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato, un diritto fondamentale e irrinunciabile. La notifica al precedente difensore, ormai cessato dall’incarico, è un atto giuridicamente inesistente ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale in appello.
I giudici hanno sottolineato che non è possibile sanare un vizio del genere semplicemente menzionando il nome del nuovo difensore nell’intestazione della sentenza d’appello. Tale menzione non può sostituire la notifica formale, che è l’unico strumento idoneo a garantire la conoscenza legale dell’atto e a permettere al difensore di preparare adeguatamente la strategia processuale. Il processo d’appello si è, di fatto, svolto senza le garanzie della difesa, rendendo la sentenza radicalmente nulla.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione della Cassazione ribadisce un principio cardine: la correttezza delle notificazioni è essenziale per la validità del processo. Le cancellerie hanno il dovere di verificare attentamente chi sia il difensore in carica al momento dell’invio delle comunicazioni. La comunicazione tramite PEC della nomina di un nuovo difensore è un atto pienamente valido che produce effetti immediati, obbligando l’ufficio giudiziario a indirizzare tutte le successive notifiche al nuovo legale.
Per gli avvocati, questa sentenza conferma l’importanza di formalizzare tempestivamente e con mezzi idonei (come la PEC) ogni cambio nella rappresentanza legale. Per gli imputati, rappresenta una garanzia che il loro diritto a essere difesi dal legale prescelto non può essere aggirato da errori o negligenze amministrative. In conclusione, la sentenza viene annullata senza rinvio e gli atti trasmessi a un’altra sezione della Corte d’Appello per la celebrazione di un nuovo processo, questa volta nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Cosa succede se la notifica del decreto di citazione in appello viene inviata al difensore precedente anziché a quello nuovo?
Si verifica una nullità generale a regime intermedio della sentenza d’appello, in quanto viene violato il diritto di difesa dell’imputato. La sentenza deve essere annullata.
La nomina del nuovo difensore comunicata via PEC è sufficiente a obbligare la cancelleria a notificargli gli atti?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la comunicazione a mezzo PEC della nomina, con revoca del precedente difensore, è un atto pienamente valido che rende la cancelleria edotta del cambio. Tutte le notifiche successive devono essere indirizzate al nuovo legale.
Qual è la conseguenza processuale di una notifica errata al difensore?
La conseguenza è l’annullamento della sentenza pronunciata all’esito di un giudizio svoltosi senza le garanzie della difesa. Gli atti vengono trasmessi nuovamente al giudice del grado precedente per la celebrazione di un nuovo processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10921 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello; ricorso trattato ex art.23 co.8 d.lgs. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 29 settembre 2021 dal fribunale di Lecco a carico di NOME COGNOME per reato di truffa.
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza d’appello per manca notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello, in proprio domiciliatario dell’imputato.
A seguito di nomina di nuovo difensore di fiducia con revoca del precedente difensore, veniva depositata in Cancelleria nell’aprile 2022, g &mali, la nomina unitamente ad 3 istanza di ammissione al =13E/patrocinio) II decreto di citazione è stato tuttavia notific L) precedente difensore.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato. L’esame degli atti (cui questa Corte ha facoltà di accedere per risol questioni di natura processuale, essendo in tal caso giudice del `merito processuale’
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220(192 nonché, più recentemente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) conferma le deduzioni difensive, poiché risulta che il nuovo difensore di fiducia dell’imputato (AVV_NOTAIO) ave effettivamente fatto pervenire a mezzo PEC la propria nomina, con revoca di precedenti difensori, alla Cancelleria della 4° Sezione penale della Corte d’appello di Milano fin d aprile 2022, vale a dire in epoca ampiamente anteriore alla notificazione del decreto citazione per il giudizio d’appello.
A fronte di ciò, a ricevere a notifica fu il precedente difensore, ormai cessato dall’incaric La comunicazione da parte di costei al nuovo difensore ha consentilo a questi di segnalar l’errore procedurale alla Corte, senza tuttavia che venisse adottato alcun provvediment sanante, non potendosi certo in tal senso valorizzare la mera indicazione del nuovo difensore sull’intestazione della sentenza d’appello.
Si è pertanto verificata una nullità generale a regime intermedio ex art.184 c.p.p. e sul p la decisione è rimasta silente.
La sentenza impugnata, pronunciata all’esito di un giudizio svoltosi senza le garanzie del difesa, va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra Sezione d Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezio della Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 13 icembre 2023
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