Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30360 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 29-06-2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 novembre 2022, il Tribunale di Genova, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, condannava NOME COGNOME alla pena di 3 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 5 (capo 1) e 10 (capo 2) del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Genova, rispettivamente, il 29 dicembre 2016 e il 27 maggio 2017 (capo 1) e il 25 febbraio 2019 (capo 2).
Con sentenza del 29 giugno 2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludeva la infraquinquennalità della recidiva e confermava nel resto la decisione di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico cm.z. motivo, con GLYPH s es. ha dedotto l’inosservanza degli art. 601, comma 5, e 178 lett. c) cod. proc. pen., evidenziando che l’imputato, dopo essere stato assistito nel giudizio di primo grado dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in data 12 gennaio 2023, ha nominato suo difensore per il grado di appello l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il quale COGNOME ha eletto domicilio, con revoca dell’AVV_NOTAIO COGNOME. Tuttavia, la notifica dell’avviso di citazione per il giudizio di appello è avvenuta il 26 maggio 2023 presso il precedente difensore, ossia l’AVV_NOTAIO COGNOME, e non presso il nuovo difensore domiciliatario, ossia l’AVV_NOTAIO COGNOME, per cui né questi né l’imputato hanno potuto esercitare le proprie prerogative nel giudizio di appello, a ciò aggiungendosi che, peraltro, l’errata notifica è avvenuta con 33 giorni liberi e non con i 40 giorni previsti dalla nuova versione dell’art. 601 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita in ragione della tipologia della doglianza sollevata, emerge che, effettivamente, in data 12 gennaio 2023 è stato depositato nell’interesse dell’imputato COGNOME l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado, risultando allegata all’impugnazione la nomina fiduciaria, da parte dell’imputato, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio COGNOME eleggeva domicilio, revocando contestualmente “ogni precedente difensore”.
Risulta altresì che, in data 26 maggio 2023, la Corte di appello emetteva decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato il 29 giugno 2023, venendo indicato quale difensore di fiducia dell’imputato l’AVV_NOTAIO, nominato 1’8 maggio 2019, che aveva difeso l’imputato nel giudizio di primo grado.
Dunque, essendo stato notificato il predetto decreto all’AVV_NOTAIO COGNOME e non all’AVV_NOTAIO COGNOME, deve ritenersi viziata, ai sensi degli art. 601, comma 5, e 178 lett. c) cod. proc. pen., l’instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti dell’imputato appellante, non essendo stato indirizzato l’atto di vocatio in iudicium al nuovo difensore di fiducia di COGNOME e al domicilio da quest’ultimo eletto nella nuova nomina allegata all’atto di impugnazione della sentenza di primo grado, non essendo dirimente in senso contrario la circostanza che gli avvocati COGNOME e COGNOME risultino far parte del medesimo studio legale, ciò alla luce del carattere personale della nomina difensiva e dell’elezione di domicilio.
Ne consegue che, essendosi il giudizio di secondo grado celebrato in forma cartolare, senza che si sia verificata alcuna sanatoria dell’acclarata nullità processuale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, da ciò discendendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso, risultando l’ulteriore eccezione circa l’asserita inosservanza del termine a comparire assorbita dall’accoglimento della censura sul difetto di notifica del decreto di citazione all’imputato e al suo nuovo difensore di fiducia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 11/04/2024