Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41246 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 09/10/2023 dalla Corte di Appello dì Catani visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/11/2023, la Corte di Appello dì Catania ha rigetta la richiesta di rescissione del giudicato proposta, nell’interesse di COGNOME NOME, della sentenza in data 30/01/2020 che lo aveva condannato, in parzia riforma della sentenza di primo grado, alla pena di giustizia in relazione a di cui all’art. 6, lett. d) n. 1, d.l. n. 172 del 2008 (conv. dalla I. n 210
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenu legittimità della dichiarazione di assenza nel giudizio di appello. Si osserva, d lato, che il relativo decreto di citazione non era stato notificato al COGNOME (per la ritenuta impossibilità di individuarne il domicilio da parte dell’uff giudiziario, “essendoci numerosi edifici senza porticato”), né al difensore di fidu deceduto prima dell’instaurazione del giudizio di secondo grado, e che – d’al lato – il decreto di citazione in appello era stato notificato al difensore di immediatamente reperibile, nominato all’udienza del 21/11/2019 ai sensi del comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen. dalla Corte d’Appello, dopo aver appreso de decesso del difensore di fiducia.
In tale contesto, la difesa evidenzia che il COGNOME non aveva avuto alcuna notizia del decesso del proprio difensore e che le precedenti notifiche pre il proprio domicilio erano andate a buon fine, come anche quella relativa all’ord di sospensione della esecuzione della pena irrogata dalla sentenza divenut irrevocabile. Doveva quindi ritenersi superata la presunzione di conoscenza de giudizio di secondo grado, con conseguente sussistenza della nullità assoluta del notifica effettuata al difensore di ufficio che aveva ricevuto la notifica ai dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anche perché nessuna prova era emersa in ordine alla instaurazione di un effettivo rapporto tra il COGNOME e il predett difensore.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla vocatío in ius, non essendo equiparabile il decesso del difensore agli altri tassat presupposti (mancato reperimento, mancata comparizione, abbandono della difesa) legittimanti la nomina di un sostituto ai sensi del comma 4 dell’art. 97 proc. pen. Si evidenzia altresì che la notifica a quest’ultimo aveva precluso al COGNOME COGNOME possibilità di ricevere comunicazione dell’avvenuta nomina ai sensi dell’art. 29 disp. att. cod. proc. pen.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita rigetto del ricorso, osservando che la necessità di procedere a nuova notifica artt. 157 segg. cod. proc. pen. deve ritenersi sussistente solo in caso di de del difensore domiciliatario, ipotesi qui non ricorrente. Si evidenzia al l’infondatezza delle ulteriori doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È opportuno prendere le mosse dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difens
d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificar in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli rit certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si s sottratto volontariamente alla stessa» (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 2020, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01). A tale insegnamento si è uniformata giurisprudenza successiva: cfr. Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, NOME COGNOME, Rv. 283264 – 01, secondo la quale «la notifica all’imput dell’avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione eff mediante la consegna al difensore d’ufficio domiciliatario, ove non sia accertata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia d l’effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione all conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazio assenza, mentre non sono nulli l’avviso ed il decreto suddetti». In senso conf cfr. Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 2814 – 01: «in tema di rescissione del giudicato, dall’elezione del domicilio eff dall’indagato – anteriormente all’introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 proc. pen. da parte dell’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 – pr difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari non discend presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo st automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giud verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva instaurazione del professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli rit certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si volontariamente sottratto ad esso».
In buona sostanza, l’elaborazione giurisprudenziale qui richiamata escl che, ai fini di una corretta vocatio in ius e di una conseguente legittima dichiarazione di assenza, possa ritenersi sufficiente la decisione di un imp assistito da un difensore di ufficio, di eleggere domicilio presso quest’ essendo comunque indispensabile accertare che, al di là di tale decision rapporto professionale tra l’imputato e il legale domiciliatario si sia effett instaurato.
Tali insegnamenti devono a fortiori trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui non vi è prova che il COGNOME – lungi dall’aver eletto domici presso il difensore nominatogli dalla Corte d’Appello procedente – abbia a notizia alcuna di tale nomina, effettuata in udienza dalla Corte territorial dopo aver avuto notizia del decesso del difensore di fiducia.
3.1. Dalla consultazione degli atti processuali, effettuata da questa Sup Corte in considerazione della tipologia di censure prospettata, emerg
particolare: che il COGNOME – elettivamente domiciliato in Catania, INDIRIZZO – era stato assistito, nel giudizio di primo grado definito con senten di condanna, dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO, il quale ave successivamente redatto i motivi di appello; che il decreto di citazione in appe non era stato notificato al COGNOME presso il domicilio eletto, avendo l’ufficiale giudiziario ritenuto insufficienti le indicazioni ricevute; che l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è deceduto prima dell’inizio del giudizio di appello; che alla prima udienza 21/11/2019 la Corte procedente, preso atto del decesso dell’AVV_NOTAIO dell’impossibilità di effettuare la notifica al domicilio eletto dal COGNOME, nominato quale difensore di ufficio l’AVV_NOTAIO, presente in udienz disponendo la immediata notifica a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 161, comma cod. proc. pen., del decreto di citazione al COGNOME (cfr. il verbale di udienza, che reca la firma “per notifica” dell’AVV_NOTAIO).
3.2. In tale situazione, colgono nel segno i rilievi difensivi imper sull’assenza di elementi indicativi non solo dell’avvenuta instaurazione di rapporto processuale tra il COGNOME e l’AVV_NOTAIO, ma anche – ed anzi prima ancora – del fatto che l’odierno ricorrente fosse stato a conoscenza del dece dell’AVV_NOTAIO e della conseguente avvenuta nomina del nuovo difensore: e ci anche in considerazione dell’esito positivo delle precedenti notifiche al domici eletto dal COGNOME, e del conseguente legittimo affidamento, da parte sua, sulla positiva conclusione della procedura notificatoria anche per il giudizi secondo grado.
La fondatezza di tali conclusioni appare ulteriormente confermata da un recente arresto di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di processo in assenza, nel caso in cui la relativa dichiarazione risulti emessa nella vigenza disciplina antecedente all’entra in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 giudice che, nel corso del giudizio, rileva la sussistenza di fatti da cui inferirsi, con ragionevole certezza, che l’imputato non ha avuto effett conoscenza del processo è tenuto a revocare, anche ex officio, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza. (Sez. 4, n. 48776 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 28557 – 01). Interessa qui evidenziare, da un lato, che il principio è stato affermat riferimento ad una fattispecie – del tutto analoga a quella in esame – relativa notifica al difensore d’ufficio dell’atto di citazione per il giudizio di appello; lato, in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che non sussiste un onere de difensore di provare l’assenza di contatti con l’imputato, né di formulare istanz revoca dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza.
Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché la revoca della sentenza emessa
in data 30/01/2020 dalla Corte di Appello di Catania, alla quale gli atti devo essere tramessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, revoca la sentenza emessa in data 30 gennaio 2020 dalla Corte d’Appello di Catania alla quale trasmette gli at per l’ulteriore corso.
Così deciso il 01 ottobre 2024
Il Presidente