Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di NOME, nato il DATA_NASCITA in Senegal avverso l’ordinanza del 5/05/2022 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo in via principale di rimettere la questione all’esame delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., e, in subordine, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO ministero presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza sopra indicata, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del 5 maggio 2022 ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti di NOME per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disponendo la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO ministero.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini deducendo l’abnormità dell’ordinanza, priva di motivazione, per avere determinato la regressione del procedimento.
In particolare, il ricorso richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, pur quando il difensore non presti l’assenso alla domiciliazione secondo quanto disposto dall’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen e l’imputato non abbia provveduto a nuove e diverse elezioni di domicilio, le notifiche degli atti sono validamente effettuate con consegna di copia allo stesso difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
All’udienza del 3 aprile 2023 il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulle medesime questioni oggetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, innanzitutto, perché il provvedimento impugnato non è abnorme.
2.Infatti, un atto è tale, nei termini delineati dalle Sezioni unite, quando «per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale» (abnormità strutturale) oppure quando «pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» oppure «si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionev limite» (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, NOME, Rv. 243590).
Al contrario, non può invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti solo da nulli
comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244).
Nel caso di specie, il Giudice dell’udienza preliminare ha emesso un provvedimento che non soltanto rientra pienamente nei suoi ordinari poteri, ma è stato censurato dal ricorrente per l’avvenuta applicazione di un principio di diritto affermato da questa Corte, persino secondo un’ermeneusi maggioritaria, pur all’epoca controversa, in ordine alla impossibilità di procedere alla notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nel caso di difensore domiciliatario non assenziente.
Già questo sarebbe sufficiente per ritenere inammissibile, in radice, il ricorso in esame, come peraltro richiesto dallo stesso AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ma a ciò si aggiunge, per completezza, che la divergenza interpretativa prospettata è stata risolta proprio nei termini indicati dal provvedimento impugnato dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Infatti, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213, è stato stabilito che «In tema di elezione di domicilio, qualora l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti l’elezione, la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme previst dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.». A detta conclusione si è pervenuti in quanto, effettuando la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., risulterebbe frustrata la specifica finalità dell’art. 162, comma 4 -bis, cod. proc. pen., che è proprio quella di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d’ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Rv. 281198).
P.Q.M.
GLYPH Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 marzo 2024
La Consigliera estensora
D;