Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13207 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nata a Catania il 16/07/1975
avverso la sentenza emessa in data 14/05/2024 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del 07/05/2021 del Tribunale di Catania che aveva dichiarato NOME
NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., con conseguente irrogazione della pena di euro 350,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la nullità ai sensi dell’art. 179 cod, proc. pen del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto ne era stata omessa la notifica sia all’imputata che al difensore di fiducia e, per derivazione, nullità del sentenza impugnata.
Rileva il ricorrente che per il giudizio di appello, celebrato in forma “cartolare” il relativo decreto di citazione era notificato il 03/01/2024 al difensore di uffic avv. NOME COGNOMEgià designato nel giudizio di primo grado e che aveva impugnato la sentenza del Tribunale) e all’imputata il 14/03/2024 presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza.
Tuttavia, l’imputata medesima, nell’ambito del procedimento de quo, aveva depositato alla Corte di appello in data 20/12/2021 (quindi oltre due anni prima della celebrazione del giudizio di secondo grado) la nomina dell’avv. NOME COGNOME quale difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso lo studio professionale di questi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondato l’unico motivo di ricorso proposto.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e dall’esame del fascicolo processuale – consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta – il decreto di citazione in appello, emesso il 27.12.2023, è stato notificato all’allora difensore di ufficio, avvocato NOME COGNOME e all’imputata presso il luogo di residenza nelle forme della compiuta giacenza, nonostante già risultasse agli atti la nomina fiduciaria dell’avvocato NOME COGNOME con contestuale elezione di domicilio, depositata il giorno 20/12/2021 presso la cancelleria del giudice di secondo grado.
Al giudizio di appello (svolto nella forma cartolare) risulta avere partecipato l’avv. COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso da lei stessa proposto personalmente nell’anno 2021, in veste di difensore d’ufficio.
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett.
c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile quan ne sia obbligatoria la presenza ed il professionista non sia comparso in udienz nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al legale d’ufficio, l’imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difes persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo let CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199).
Si configura altresì l’omessa notificazione del decreto di citazione pe giudizio di appello anche alla stessa imputata che aveva eletto domicilio presso studio professionale del nominato difensore di fiducia.
Tale comunicazione è infatti stata disposta presso il luogo di residenza ne forme della compiuta giacenza e quindi con modalità, in concreto, inidonee consentire l’effettiva conoscenza dell’atto.
Ne consegue che, in mancanza del previo avviso sia all’imputata che a difensore di fiducia nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del r processuale per il giudizio di secondo grado e la relativa sentenza che va annull con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania che provvederà celebrazione di un nuovo giudizio di appello.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 26/03/2025