Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44077 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44077 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Nigeria il 19/04/1993
avverso la sentenza del 26/10/2023 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME Nicola COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;
letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di NOME COGNOME per reati in materia di stupefacenti.
Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione dinnanzi alla Corte di appello, per l’udienza del 26 ottobre 2023, era stato notificato al solo Avvocato NOME COGNOME difensore di ufficio dell’imputato, nonostante questi avesse nominato di fiducia l’Avvocato NOME COGNOME presso cui aveva eletto domicilio, come da istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata il 5 dicembre 2022 in Cancelleria.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione dell’eccezione processuale formulata, è risultato che alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (28 giugno 2023) l’imputato – per quanto emergeva dagli atti del processo – era difeso di ufficio dall’Avvocato NOME COGNOME che aveva redatto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
A tale difensore, anche domiciliatario, pertanto, è stato notificato in data 29 giugno 2023 l’avviso relativo al giudizio d’appello, fissato per il successivo 17 ottobre 2023.
L’imputato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (successiva alla definizione del giudizio di primo grado) presentata dinnanzi alla Corte di appello di Firenze, da intendersi quale «autorità procedente» ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., aveva nominato difensore di fiducia l’Avvocato NOME COGNOME eleggendo domicilio presso di lui ed indicando anche il numero di Registro generale del procedimento principale.
In ordine alla predetta istanza, in data 13 dicembre 2022, aveva provveduto favorevolmente la Corte di appello di Firenze quale giudice dinnanzi al quale pendeva il giudizio di secondo grado anche con la indicazione del numero di registro generale del procedimento principale.
Ne consegue che la nomina del difensore di fiducia, pur avvenuta nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell’art. 93 D.P.R. n. n. 115 del 2002, deve ritenersi valida anche nel procedimento principale poichè ad esso è stata espressamente riferita ed è stata effettuata dinanzi alla medesima autorità giudiziaria procedente al momento della presentazione dell’istanza di ammissione.
Alla luce di detti elementi, la sentenza impugnata è affetta da una nullità assoluta di ordine generale, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., perché emessa senza previa notifica al difensore di fiducia dell’imputato e a COGNOME elettivamente domiciliato presso di lui.
Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
La Consigliera estensora
Così deciso il 14 novembre 2024
Il Presidente