Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 16/06/1989
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 13 gennaio 2025, dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di truffa, in quanto tardivamente proposto.
Nei confronti dell ‘ordinanza de qua ricorre il difensore di Cocivera, eccependo la violazione dell’art. 591 , comma 1, lett c), 585, 548 e 157bis cod. pen.: l’avviso di deposito della sentenza era stato notificato ai sensi dell’art. 157 -bis comma 1 cod. proc. pen. all’imputato presso il difensore di fiducia precedentemente nominato; poiché però al momento del deposito della sentenza l’imputato era assistito da un difensore di ufficio (nominato in occasione della discussione), la notifica avrebbe dovuto essere fatta personalmente all’imputato ai sensi dell’art. 157bis comma 2 cod. proc. pen., per cui l’appello era tempestivo .
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Si deve infatti ribadire che ‘l a sostituzione del difensore di fiducia assente con un difensore di ufficio per un atto del processo che impone l’assistenza all’imputato, non determina il venir meno della qualità nel difensore di fiducia medesimo, con la conseguenza che a quest’ultimo vanno notificati gli atti processuali successivi ‘ (Sez. 2, n. 9383 del 09/05/2000, Pistoia, Rv. 217343); principio ribadito anche da Sez. 3, n. 26076 del 13/03/2007, Shehu, Rv. 237201, secondo cui ‘i l difensore di fiducia, anche se sostituito in via transitoria da un difensore d’ufficio nei casi di cui all’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., resta titolare della difesa e, pertanto, rimane destinatario delle notificazioni per conto proprio o per conto dell’imputato assistito ‘ .
Del resto, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che ‘ la nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l’assistenza temporanea all’imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato ‘ (Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021 , COGNOME, Rv. 281498, nella quale, in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di rescissione del giudicato, determinando erroneamente il ” dies a quo ” per la presentazione di tale istanza nella data di notifica dell’ordine di esecuzione al difensore nominato nel processo, ancorché per più udienze, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.).
2.2. Fermo quanto precede, ritiene pertanto il Collegio che correttamente l’avviso di deposito della sentenza fosse stato notificato al difensore di fiducia, essendosi giustamente ritenuto di privilegiare il collegamento esistente nel giudizio di merito fra l’interessato ed il suo difensore di fiducia, cioè con colui con il quale si era instaurato un effettivo rapporto difensivo.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025