Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto:
dalla parte civile COGNOME NOME nata a VILLA SAN GIOVANNI il 28/04/1960 nel procedimento a carico di:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 17/04/1966
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO C LABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Prc curatore generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento c:)n rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. NOME COGNOME il quale, nell’interesse di NOME COGNOME ha chiesto l’accoglin ento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 dicembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia in quanto ritenuto colpevole del delitto di diffamazione ai danni di NOME COGNOME
Con sentenza in data 14 novembre 2024, la Corte di appello di Reggio Calabria, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto I mputato con la formula perché il fatto non costituisce reato.
La Corte di appello di Reggio Calabria con ordinanza del 19 dicembre 2024 ha disposto correggersi il testo della sentenza n. 2626/24, emessa dal a Prima Sezione penale della Corte di appello in data 14 novembre 2024, nei co ifronti di NOME COGNOME indicando quale difensore della parte civile l’avv. NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME na NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito E nunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. GLYPH proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso dei lincia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della serr enza per omessa notifica al difensore della parte civile dell’avviso di fissazione de l’udienza di appello, in conseguenza della quale la parte civile non avrebbe partE cipato al processo, apprendendo dell’avvenuto svolgimento dello stesso quando è stata inviata comunicazione via PEC da parte dell’imputato. Pertanto, in confc rmità del disposto di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, a pena li nullità, prevede l’intervento necessario, l’assistenza e la rappresentanza, dell’in iputato e delle altre parti private, e del generale principio di immanenza della co! tituzione di parte civile di cui all’art. 76 cod. proc. pen., la difesa ha chiesto dici iarar nullità dell’udienza del giudizio di rinvio di secondo grado, svoltasi in data 1 novembre 2024, deducendo che, essendo una nullità di ordine gen& ale, che, attenendo ai presupposti della vocatio in iudicium, è a regime intermecl o ex art. 180 cod. proc. pen., essa deve essere dedotta nel primo momento util ;, ovvero con il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, non potend conseguire alla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell imputato alcuna efficacia di giudicato ex art. 652 cod. proc. pen., proprio perchE la parte civile non sarebbe stata posta nelle condizioni di partecipare al giudizio.
In data 24 febbraio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisito ia scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stat ) chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione dell z Corte di appello di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che la costituzione di parte civile clz: parte di NOME COGNOME è avvenuta, nel giudizio di primo grado, in data 20 1w lio 2021 anteriormente alla data del 10 gennaio 2023 e, dunque, dell’entrata in , igore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), il cui art. 33, c )mma 1, lett. b), ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., a n ente del quale «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice fappello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinvia io per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile compet( nte, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Pertanto, non deve p ocedersi alla trasmissione degli atti, per la decisione del presente ricorso, al giudi :e civile
Sempre preliminarmente deve ribadirsi che quando è dedotto, nediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, c )mma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione, può – e talora deve – accedere all’esame diretto d !i relativ atti processuali (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Polica3tro, Rv. 220092 – 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 – 0:1; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01; Sez. 3, n. 2979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01).
Tanto premesso, osserva il Collegio che dagli atti del procedimento :a emerso che NOME COGNOME era in origine assistita, giusta procura speciale rit JaInnente conferita, dall’avv. NOME COGNOME per il ministero del quale aveva t antato di costituirsi parte civile all’udienza del 20 ottobre 2020, senza che peraltro la costituzione fosse formalizzata a causa dell’astensione del Pubblico minis :ero. Alla successiva udienza, in data 30 marzo 2021, la persona offesa, no i ancora costituitasi parte civile, era assistita dall’avv. NOME COGNOME sostit Jita, p delega, dall’avv. NOME COGNOME A seguito della adesione del a difesa dell’imputato alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, l’udienza era stata rinviata al 20 luglio 2021, allorché, come detto, vi era stata la formale costituzione di parte civile, operata dall’avv. COGNOME nuovamente comparso in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME, indie ita come
difensore di fiducia di NOME COGNOME giusta procura speciale con cui la persona offesa la investiva della rappresentanza in ogni stato e grado del proce limento, ivi compresa, appunto, la costituzione di parte civile.
Nel frangente, peraltro, la persona offesa non aveva proceduto alla coi ‘testuale revoca del precedente difensore, avv. NOME COGNOME ciò che, stante il divieto previsto per la sola parte civile di essere rappresentata da due difensori, avrebbe dovuto determinare, ai sensi dell’art. 24 disp. att. cod. proc. pen., l’ineffici icia de nomina dell’avv. NOME COGNOME (v. Sez. 4, n. 4163 del 21/11/2024, cle: p. 2025, G., Rv. 287502 – 01, secondo cui la nomina, ad opera della parte civili!, di due difensori, avvenuta in violazione del disposto di cui all’art. 100 cod. pr )c. pen. non è causa di alcuna nullità, non essendo questa espressamente commir ata dalla legge, ma determina la mera inefficacia della nomina del secondo difensi n re).
Nondimeno, dal momento che, nell’atto di nomina dell’avv. NOMECOGNOME, NOME COGNOME aveva provveduto a un’esplicita elezione di domicilio presso lo studio del nuovo patrocinatore, deve richiamarsi l’orientamento di legittimi à, cui il Collegio convintamente aderisce, secondo il quale l’atto di nomina di un secondo difensore da parte della persona offesa, accompagnato da esplicita el !zione di domicilio presso lo stesso, equivale a revoca implicita del primo difensore (Sez. 6, n. 37421 del 27/06/2013, S., Rv. 256330 – 01).
Ne consegue, pertanto, che la costituzione di parte civile era stata rit lalmente compiuta da parte dell’avv. COGNOME comparso in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME la quale aveva, dunque, assunto correttamente la veste proce – ssuale di difensore di fiducia di NOME COGNOME avendo in ogni caso la persoi a offesa provveduto, accanto alla designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale di parte civile, al rilascio di nuova procura speciale al iifensor successivamente nominato (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. a79975).
Consegue alle considerazioni che precedono che il decreto di citazione dell’udienza di appello avrebbe dovuto essere notificato all’avv. NOME COGNOME e non all’avv. NOME COGNOME erroneamente indicato quale dife nsore e domiciliatario della parte civile, cui, peraltro, l’atto era stato notificato, ir ma del tutto intempestiva, in data 13 novembre 2024, ovvero il giorno prima dell’udienza di appello.
E, del resto, che il difensore di fiducia fosse l’avv. NOME COGNOME è ci costanza che era certamente nota alla stessa Corte di appello, la quale, con orci nanza in data 8 gennaio 2025, aveva provveduto alla relativa correzione di errore r lateriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser ! accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata e, ai sensi dell’art. 622 cod.
proc. pen., va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata e rinvia dinanzi al giudice civile compe ente per valore in grado di appello.
Così deciso in data 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore