Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38842 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bellano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 07/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Milano lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 7 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava il beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a NOME COGNOME il 12 febbraio 2024, in conseguenza del suo arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 (TU. stup.), avvenuto il 19 aprile 2024, dichiarando che la pena irrogata al ricorrente doveva essere scontata per intero.
Avverso questa ordinanza NOME AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva, con cui deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato.
Si deduceva, in proposito, che il decreto di sospensione cautelativa dell’affidamento in prova al servizio sociale del Magistrato di sorveglianza di Varese era stato notificato a NOME COGNOME il 20 aprile 2024, e che, nel relativo verbale di notifica, il detenuto aveva dichiarato di nominare quale suo difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, che veniva informato della nomina, ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Tuttavia, tale verbale di nomina non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell’udienza camerale del 7 maggio 2024, senza che lo stesso fosse stato notificato al difensore di fiducia del condannato, ma a un diverso difensore d’ufficio, l’AVV_NOTAIO.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il decreto di sospensione cautelativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese, era stato notificato a NOME COGNOME il 20 aprile 2024.
In sede di redazione del verbale di notifica del decreto, il detenuto aveva dichiarato al personale di polizia penitenziaria che procedeva di nominare l’AVV_NOTAIO quale suo difensore di fiducia, che, conseguentemente, veniva informato dell’atto, ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen., mediante comunicazione effettuata a mezzo EMAIL il 20 aprile 2024.
Il verbale di nomina in questione, sottoscritto da NOME COGNOME, però, non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell’udienza camerate del 7 maggio 2024, nella quale veniva adottato il provvedimento censurato, senza notificarlo al difensore di fiducia del condannato – l’AVV_NOTAIO – ma a un differente difensore d’ufficio, l’AVV_NOTAIO.
In questa cornice, non può non rilevarsi che il procedimento di sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale e quello relativo alla revoca della stessa misura alternativa sono collegati, con la conseguenza che la nomina del difensore di fiducia, effettuata dal condannato a seguito del provvedimento di sospensione del beneficio penitenziario, dispiega i suoi effetti, come in ultimo affermato da Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278815 – 03, anche «nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell’organo collegiale sulla revoca della misura alternativa» (Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278815 – 03).
Tutto questo comporta che l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 7 maggio 2024 al difensore di fiducia di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, comporta una violazione del contraddittorio camerale tra le parti, che determina un vizio del provvedimento revocatorio censurato, dovendosi evidenziare, in linea con la giurisprudenza consolidata, che «l’omissione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura» (Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013, Virgilio, Rv. 255688 – 01).
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di O GLYPH sorveglianza di Milano.
GLYPH Così deciso il 12 settembre 2024.