Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36586 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 8 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate dal condannato NOME COGNOME, accogliendo al contempo l’istanza di detenzione domiciliare.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce nullità dell’ordinanza per mancato avviso della data di udienza sia al condannato che al difensore di fiducia.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di Napoli era stato originato dall’istanza di misure alternative presentata dal condannato l’11 dicembre 2019.
Nell’istanza il condannato aveva nominato come difensore l’AVV_NOTAIO.
L’istanza di misure alternative conteneva, inoltre, la dichiarazione o elezione di domicilio – come previsto per legge, a pena di inammissibilità, dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246720 – 01; conforme Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01) -, che veniva eletto presso lo studio del difensore AVV_NOTAIO.
L’avviso dell’udienza camerale del 3 aprile 2025 (che sarà poi rinviata all’8 maggio per adesione all’astensione da parte del difensore presente in aula, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) veniva, conseguentemente, inviato il 11 marzo 2025, mediante sistema S.N.T., all’AVV_NOTAIO, ovvero a colui che in base all’istanza di misure alternative
risultava essere sia difensore che domiciliatario eletto.
Dagli atti del fascicolo del Tribunale di sorveglianza non emerge, infatti, alcuna modifica del difensore o del domicilio eletto effettuata dall’interessato dopo l’istanza di misure alternative e prima dell’invio dell’avviso di udienza.
Il ricorso deduce che la nomina di un diverso difensore era contenuta nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Napoli del 29 ottobre 2024, però, al di là del fatto che tale provvedimento non contiene, in realtà, nessuna indicazione di difensore, che invece Ł contenuta nel provvedimento di cumulo del 15 maggio 2025 (che indica l’AVV_NOTAIO) – ovvero in un atto che Ł successivo all’invio dell’avviso di udienza ed Ł successivo finanche al provvedimento impugnato – peraltro, la eventuale indicazione del difensore del giudizio di cognizione nel provvedimento emesso ex art. 656 cod. proc. pen. non supera la nomina effettuata nel giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza.
Come rilevato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in ‘assenza di diversa nomina da parte dell’interessato’, l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al Tribunale di sorveglianza, dell’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione deve essere notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Gasmi, Rv. 278467 – 01).
Ne consegue che, in mancanza di una nomina in favore dell’AVV_NOTAIO effettuata nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, la nomina avvenuta a suo tempo nel giudizio di cognizione non avrebbe comunque potuto superare la diversa nomina in favore dell’AVV_NOTAIO contenuta nella istanza di misure alternative.
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME