Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4503 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 05/05/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto parzialmente il ricorso del RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria e, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 26 gennaio 2021, e ha disposto che la riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena da espiare da parte del detenuto NOME COGNOME, a titolo di risarcimento del danno per la riconosciuta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.3 CEDU, sia pari a giorni 24 in luogo di giorni 82 e che non si faccia luogo ad alcuna liquidazione monetaria in favore del predetto detenuto.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pe
Il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt.178 e 666 cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica del decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale all’AVV_NOTAIO, uno dei due difensori di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e , pertanto, deve essere respinto.
Come noto, infatti, nel procedimento camerale, l’omesso avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza ad uno di due difensori di fiducia RAGIONE_SOCIALE‘interessato integra una nullità regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, è sanata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n.11232 del 18/02/2020, Rv. 278815 – 01. Fattispecie proprio in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza).
Nel caso in esame, come risulta dal verbale di udienza del 5 maggio 2022 (che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato), il difensore presente in udienza in sostituzione (per delega orale) RAGIONE_SOCIALE‘altro difensore di fiducia nulla aveva dedotto rispetto alla omessa notifica all’AVV_NOTAIO che, pertanto, deve ritenersi sanata.
Per completezza va poi aggiunto che la designazione di un sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega “orale” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce RAGIONE_SOCIALEa tacita abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALEa
professione forense (Sez. 3 – , Sentenza n. 35389 del 15/12/2020, Rv. 282138 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così deciso il 13 gennaio 2023.