Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1236 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Santa Maria Nuova (AN) il 01/08/1960, avverso l’ordinanza del 24/05/2024, del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ri:orso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 24 maggio 2024, il G.I.P. del Tribunale di Ancona respingeva l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale presentata da NOME COGNOME rilevando che il decreto penale di condanna era stato regolarmente notificato, mediante spedizione postE le, con regolare invio e successiva consegna presso il luogo di residenza dell’avviso di deposito dell’atto, mai ritirato dalla parte.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed !rronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., per avere il giudi :e delle indagini preliminari ritenuto erroneamente perfezionata la notifica all’impu :ato del decreto penale di condanna effettuata mediante spedizione postale.
In sintesi, la difesa espone di aver avuto conoscenza del decreto penale di condanna solo quando il difensore del ricorso davanti al TAR Marche, nE i giorni successivi al deposito di produzione documentale da parte del Comune ci Jesi in data 06/04/2024, aveva estratto copia di detta documentazione in vis a della discussione del ricorso, fissata al 15/05/2024.
L’imputato non aveva ricevuto la raccomandata relativa alla comunica ione di avvenuto deposito, sicchè il G.I.P. aveva violato l’art. 175, comma 2, coli. proc. pen. nel respingere la richiesta di restituzione nel termine.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduge inosservanza ed trronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si dev tener conto nell’applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione all’art. 8, commi 4 e 6, I. n. 890/1982 e all’art. 170 cod. proc pen., per avere il giudice delle indagini preliminari ritenuto errone3mente perfezionata la notifica all’imputato del decreto penale di condanna &i ettuata mediante spedizione postale in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Osserva la difesa che non risulta agli atti del procedimento l’a’ viso di ricevimento, onde la notifica del decreto penale di condanna non si è perfe ionata, mentre nessun valore probatorio può esser attribuito all’esito della spedizione, estratto dal sito di Poste Italiane, ove risulterebbe la consegna della raccomandata in data 05/09/2023, senza alcuna specificazione della persona che l’evrebbe ricevuta.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di norme pror essuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in n’azion all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e all’art. 460, comma 3, cod. proc. per omessa citazione dell’imputato, per aver il giudice delle indagini pre iminari del Tribunale di Ancona ritenuto erroneamente valida la notifica all’imputato del decreto penale di condanna.
Lamenta la difesa che l’omessa notifica del decreto penale di co Idanna comporta la palese violazione dell’art. 460, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui copia del decreto deve essere notificata al condannato, e la nullità assoluta li sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., derivante dalla omessa citazione dell’imputato, impedisce che il decreto divenga esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per l’assorbente ragione di cui al secondo moti o.
Giova preliminarmente, per la migliore comprensione della vic mda e l’adeguato apprezzamento delle censure del ricorrente, riassumere breverr ente la vicenda che ha condotto alla pronunzia dell’ordinanza impugnata.
Nei confronti del ricorrente era stato emesso decreto penale di condanna n. 280/2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Anccna per violazioni urbanistiche, notificato tramite il servizio postale.
Il ricorrente, tuttavia, aveva notizia del decreto penale di condanna !messo nei suoi confronti solo quando, nell’ambito di ricorso al TAR Marche pr )mosso avverso l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal dirigente del Comune di Jesi per le violazioni urbanistiche di cui al decreto D enale, il Comune di Jesi produceva il predetto decreto nel processo amministrai ivo E! il difensore del ricorrente ne estraeva copia.
L’istanza di restituzione nel termine conseguentemente presentata dal ricorrente è stata respinta, poiché il giudice procedente ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto per effetto della regolare spedizione, con raccomar data, a seguito della temporanea assenza del destinatario, della comunicaz one di avvenuto deposito dell’atto, mai ritirato dalla parte. La seconda raccorr andata (ossia la comunicazione di avvenuto deposito) è stata spedita, ma non vi prova certa che sia stata anche effettivamente ricevuta dal destinatario.
La giurisprudenza di legittimità, nel corso degli ultimi anni, si è dir ostrata progressivamente più rigorosa nell’esigere il rispetto degli adempimenti formali espressamente previsti dall’art. 8 legge n. 890/1982 in relazione alla ricezione della raccomandata concernente la comunicazione di avvenuto deposito, in ragione
della mancata instaurazione di qualsivoglia contatto diretto o indirettc con il destinatario al momento dell’esperimento del tentativo di consegna dell’at
Si è dunque venuto gradualmente affermando anche l’orientamento per cui la notifica a mezzo posta rimasta ineseguita per la mancata consegna dell’atto ovvero per la consegna del medesimo a persona diversa da quella cui è destinato r on può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccorr andata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da . parte del destinatario medesimo (Sez. 2, n. 13900 del 05/02/2016, Firenze, Rv. 266718; Sez. 2, Sentenza n 24807 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276968; Sez. 3, Sentenza n. 36330 del 30/0E12021, Schweiggl, Rv. 281947; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv, 28349).
L’orientamento ha ottenuto l’avallo della giurisprudenza di legittimit ì civile (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953), secondo la quale, .ilralora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamen 😮 della procedura notificatoria deve essere data dal notificante esclusivamente rn adiante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio posta e (c.d. ‘CADI non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizior e della raccomandata medesima.
4. Tale orientamento, successivamente ribadito da questa Corte (Se ,.. 5, n. 40867 del 02/10/2024, Carchidi; Sez. 5, n. 19968 del 19/03/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 4359 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285752), deve essere anche in questa sede condiviso; difatti, la mera spedizione dell’avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l’imputato del deposito dell’atto (e dunque della possi Alità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l’ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso, risolvendosi la mera spedizione in un adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l’accertamento dell’effettiva ricezione dell’avviso di deposito da parte dell’interessato: adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di giirantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, cell’atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa, a riaggior ragione qualora l’atto consista in un decreto penale di condanna, cht viene pronunziato inaudita altera parte e, se non viene proposta opposizione nei .,stretti termini previsti dall’art. 461 cod. proc. pen., diviene definitivo e deve essere eseguito.
Tali conclusioni appaiono poi in linea con il dictum imperativo del giudize delle leggi (Corte cost. n. 346/1998), con il quale è stata dichiarata l’illecittimi costituzionale dell’originaria formulaziOne dell’art. 8, quarto comma, legge 890/1982 laddove non prevedeva che, in caso di mancata consegna del ‘atto al destinatario o a persone idonee, non venisse data comunicazione del tE ntativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ed infatti l’indicazior e della citata sentenza additiva della Corte costituzionale, poi recepita dal legislatore ordinario, non era diretta ad introdurre un adempimento pleonasticimente ridondante, bensì una pregnante direttiva, tesa a garantire l’effettiva conescenza dell’atto da parte del destinatario quale condizione di compatibilità della precedura di notificazione di cui si tratta con i principi costituzionali.
Non a caso, del resto, la Corte nell’occasione aveva precisatc come l’informazione del destinatario dell’atto dovesse avvenire a mezzo di raccorr andata con avviso di ricevimento, la cui previsione sarebbe stata per l’appunto inutile se l’effettività ed il contenuto di quest’ultimo fosse irrilevante ai fini della verifi :a regolarità della procedura di notificazione.
E’ dunque solo la prova della effettiva ricezione della raccorr andata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificando e non solo la spedLione di quest’ultima a definire la validità della notifica dell’atto, contrariamente a quanto assunto dall’ordinanza impugnata.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio pel nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, il c; iale, al fine di definire la proposta istanza di restituzione nel termine, dovrà rivalutare la vicenda ed attenersi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tr bunale di Ancona.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2024.