Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOMENOME> nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di assise di appello di Catanzaro – per quanto qui rileva – confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato NOME COGNOME per il reato di tentata estorsione
aggravata dal metodo mafioso, commesso in concorso con NOME COGNOME (non ricorrente) e NOME COGNOME (separatamente giudicato), ma riduceva la pena a quattro anni di reclusione e milleseicento euro di multa.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione della legge processuale per la omessa notifica del decreto ex art. 429 cod. proc. pen all’imputato, non presente al momento della lettura del provvedimento, che configura una nullità assoluta e insanabile.
La sentenza impugnata ha affermato che il decreto fu notificato a COGNOME, contrariamente a quanto risulta dagli atti.
2.2. Violazione della legge processuale per l’omesso rilievo della genericità e indeterminatezza del capo d’imputazione.
Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva e infondata la relativa eccezione, formulata nei termini di cui all’art. 491 del codice di rito e meritevole di accoglimento: nell’imputazione all’inizio si parla di minacce, poi di pressioni psicologiche e persino di un controllo fisico senza alcuna descrizione di come i fatti si sarebbero articolati.
2.3. Violazione della legge processuale in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale.
La competenza per territorio, infatti, va individuata nell’autorità giudiziaria romana, a sensi dell’art. 8 o dell’art. 9, comma 2, del codice di rito ovvero in quella milanese, ai sensi dell’art. 9, comma 1, dello stesso codice.
2.4. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato a titolo di concorso.
Anche dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa NOME COGNOME sono emerse in modo evidente l’estraneità di COGNOME alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione materiale della condotta contestata e la sua ferma convinzione circa la bontà dell’azione di recupero della somma di denaro oggetto materiale del reato ascrittogli.
Dalle conversazioni intercettate citate nella sentenza impugnata, nelle quali è presente COGNOME, si fa riferimento a titoli e documenti e mai a intimidazioni e violenze.
2.5. Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
La sentenza impugnata non ha indicato i dati probatori dai quali desumere che la condotta contestata sia stata idonea a evocare la forza d’intimidazione dell’associazione o che COGNOME, parlando con la persona offesa, abbia mai fatto riferimento al sostegno di una organizzazione mafiosa.
2.6. Violazione della legge penale in ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante ex art. 114 cod. pen., considerata la “non essenzialità del contributo apportato dall’odierno ricorrente alla realizzazione del reato”.
2.7. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena che, per quanto ridotta rispetto a quella inflitta dal primo giudice, risulta eccessiva, anche perché identica a quella stabilita per il coimputato NOME COGNOME.
2.8. In data 28 novembre 2023 la difesa dell’imputato ha presentato motivi nuovi, sviluppando le argomentazioni proposte nel primo e nel quinto motivo di ricorso.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, cui ha replicato la difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del primo e assorbente motivo in rito.
Va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Dagli atti inseriti nel fascicolo risulta che l’imputato, al momento della lettura del decreto che dispose il giudizio da parte del G.u.p., non era presente, essendosi allontanato in precedenza.
L’art. 429, comma 4, cod. proc. pen., nella formulazione all’epoca vigente, prevedeva che il decreto che disponeva il giudizio fosse notificato all’imputato «comunque» non presente alla lettura del medesimo a conclusione dell’udienza preliminare, con la conseguente necessità di provvedervi pure nei casi di sua presenza cosiddetta giuridica, nei quali il contraddittorio per l’udienza preliminare
era stato ritualmente instaurato ed egli, fisicamente assente, era rappresentato dal suo difensore, ai sensi dei primi tre commi dell’art. 420-bis del codice di rito.
Dagli atti non risulta effettuata la notifica all’imputato del decreto, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, che a fronte di una specifica eccezione della difesa non ha precisato come e quando sarebbe stata effettuata detta notifica e soprattutto da dove si ricaverebbe la relativa prova.
Il ricorrente, evidentemente, non poteva fornire la prova negativa di detto fatto e comunque ha prodotto il verbale della prima udienza svoltasi il 13 gennaio 2021 avanti il Tribunale di Vibo Valentia, che dispose la notifica del decreto ex art. 429 cod. proc. pen., verificate l’assenza di COGNOME e la omessa notifica dell’atto.
La circostanza ha rilievo perché detto decreto fu emesso dal G.u.p. contestualmente a quello relativo al processo di cui si tratta (con il rinvio a giudizio dell’imputato avanti la Corte di Assise di Catanzaro per il reato ex art. 630 cod. pen.), ad esito della medesima udienza preliminare conclusasi il 3 dicembre 2020.
Alla prima udienza del 10 febbraio 2021, la Corte di Assise, invece, dichiarò l’assenza di NOME COGNOME, “agli arresti domiciliari, assente, non comparso, già autorizzato”, preso atto della regolarità della citazione e dell’autorizzazione a comparire: quanto alla prima si è detto che agli atti non risulta eseguita la notifica del decreto ex art. 429 cod. proc. pen.; quanto alla seconda, fu il G.u.p., dopo la lettura del decreto, ad autorizzare preventivamente gli imputati agli arresti domiciliari a comparire in udienza senza scorta, cosicché da detta autorizzazione non si può evidentemente evincere la conoscenza in capo a COGNOME della data di celebrazione della prima udienza dibattimentale.
In conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite e anche in recenti pronunce di questa Corte (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269028-01; Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, COGNOME, Rv. 283602-01; Sez. 5, n. 19716 del 18/03/2019, COGNOME, Rv. 276139-01), ritiene il Collegio che la omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputato non presente all’udienza preliminare determini la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e del sentenze di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione.
Pertanto, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro per la notifica del decreto ex art. 429 cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro l’ulteriore corso.
Così deciso il 14/12/2023.