Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16426 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado;
Letta la memoria depositata telematicamente dal difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in data 6 giugno 2023, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia, per il reato di diffamazione aggravata in danno di NOME COGNOME attraverso la pubblicazione di un articolo dal contenuto denigratorio, su un blog denominato “Iachitè”, riconducibile al medesimo imputato.
L’imputato, per il tramite del suo difensore, avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Denuncia, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli 552 e 420 bis cod.proc.pen. stante l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Deduce che: alla prima udienza del 4 giugno 2021, il
giudice, rilevata la mancata notifica all’imputato del decreto di citazione, ne disponeva la rinnovazione; successivamente il decreto non veniva, tuttavia, notificato in quanto i carabinieri notificavano soltanto il verbale di rinvio dell’udienza suindicata e non anche del decreto di citazione; la dichiarazione di assenza dell’imputato sarebbe, pertanto, avvenuta in assenza dei presupposti per la mancanza di un provvedimento formale di vocatio in iudicium.
3.IL Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado. Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che, in ragione della natura procedurale della censura posta a fondamento del ricorso, questa Corte è giudice «anche del fatto» e, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304). Risulta dalla lettura degli atti processuali che, stante l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, il giudice, alla prima udienza del 4 giugno 2021, ha disposto la rinnovazione della stessa. Successivamente, tuttavia, è stato notificato soltanto il verbale dell’udienza suindicata e non anche il decreto di citazione.
La stessa sentenza d’appello ha dato atto dell’assenza, negli atti del processo, della relazione di notifica all’imputato del decreto che ha disposto il giudizio, ritenendo, tuttavia, che la comunicazione del verbale di udienza fosse sufficiente a garantire una conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Nella fattispecie deve ritenersi verificata una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod.proc.pen. in quanto la notifica del verbale, contenente la comunicazione del provvedimento di rinvio della prima udienza, non può essere ritenuta equipollente rispetto alla notifica del decreto di citazione.
La mancata notifica del decreto di citazione, dando luogo alla insussistenza di una valida regolare vocatio in iudicium, determina nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc.pen., contenendo solo tale provvedimento una enunciazione dell’imputazione e la descrizione dei suoi elementi costitutivi, non
suscettibile, peraltro, di modifica se non nei limiti segnati dagli art.516 e ss.
cod.proc.pen.,
Ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod.proc.pen., sono insanabili e sono rilevate in ogni stato e grado del procedimento le nullità «derivanti dalla omessa
citazione dell’imputato» ed essendo la citazione una fattispecie complessa recettizia, la relativa nullità può riguardare sia la citazione che la sua
notificazione. L’omissione della notifica della citazione deve essere configurata, pertanto, alla stregua di una “omessa citazione”, con l’effetto di nullità assoluta
ed insanabile, essendo il procedimento di notificazione strumentale alla conoscenza della citazione stessa
(ex phrrimis,
Sez. U. n. 7697 del 24/11/2016, dep.2017, Rv. 269028 – 01; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv.
221402; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539).
Nella fattispecie, inoltre, trattandosi di procedimento a citazione diretta, alla notifica della citazione avrebbe dovuto provvedere il pubblico ministero e la
trasmissione degli atti al giudice del dibattimento è avvenuta in violazione dell’art. 553 cod.proc.pen. Ciò giustifica
«la restituzione degli stessi al pubblico
ministero perché curi lo svolgimento dell’attività indebitamente omessa, senza però che ciò comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto di: citazione» (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti , Rv.285213).
In conclusione il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento senza rinvio della sentenza di appello e della sentenza di primo grado e rinvio al P.M. presso il Tribunale di Cosenza per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e annulla altresì la sentenza di primo grado con rinvio al P.M. presso il Tribunale di Cosenza per quanto di competenza.
Così deciso il 12/03/2025.