Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Procura generale, nel senso dell’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su otto motivi (di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio nei confronti dell’imputato, in ragione della mancata conoscenza del processo da parte di NOME COGNOME in forza del vizio di notifica del decreto di citazione in appello, già prospettato con le conclusioni scritte depositate nell’ambito del relativo giudizio camerale-cartolare ma non considerato della Corte territoriale.
2.2. Con gli altri motivi si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione per aver il giudice d’appello, senza esplicita motivazione sul punto e nonostante specifici motivi d’appello: a) ritenuto validi e utilizzabili gli at perquisizione e sequestro nonostante la prospettata violazione dell’art. 369-bis cod. proc. pen., con conseguente travolgimento, a detta del ricorrente, degli atti successivi, tra cui la richiesta di giudizio immediato, il decreto di giudizi immediato e la sentenza di primo grado (oltre che l’ordinanza cautelare); b) ritenuto utilizzabile la relazione tecnica eseguita sulla sostanza sequestrata nonostante il dissenso espresso dalla difesa all’udienza del 15 settembre 2021; c) confermato la responsabilità dell’imputato con motivazione apparente e senza valutare l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e non considerando i motivi d’impugnazione inerenti al trattamento sanzionatorio (prospettanti il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen). La Corte territoriale, sempre per quanto dedotto dal ricorrente, non avrebbe altresì risposto ai motivi d’appello relativi alle sorti del denar sequestrato a carico dell’imputato.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, deducente il difetto di contraddittorio in appello, è fondato, con conseguente assorbimento delle altre censure.
Dall’esame degli atti trasmessi alla Suprema Corte, conoscibili in ragione del dedotto error in procedendo, emerge che il difensore dell’imputato ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, emessa il 19 ottobre 2021, e che, all’udienza camerale-cartolare del 26 maggio 2023, fissata con decreto di citazione in appello emesso il 6 aprile 2023, è stata pronunciata la sentenza d’appello sulle conclusioni scritte della Procura generale e della difesa, che aveva
eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’imputato in forza della mancata notifica del decreto di citazione. Trattasi di udienza celebrata dopo la precedente udienza del 21 giugno 2022, nel cui verbale si evidenzia il difetto di notifica, alla quale è seguito un nuovo decreto di citazione in appello, appunto quello del 6 aprile 2023 innanzi indicato.
Il detto decreto di citazione in appello è stato notificato all’imputato mediante consegna di copia al difensore (tramite EMAIL) in data 12 aprile 2023, in ragione di un verbale di vane ricerche (del precedente 8 aprile) redatto dalla polizia giudiziaria all’esito di ricerche eseguite solo presso la residenza dell’imputato, in Mirabella Ercolano INDIRIZZOINDIRIZZO, e presso quello che è stato ritenuto un “domicilio di fatto”, sempre in Mirabella Ercolano ma in INDIRIZZO. Ciò è avvenuto nonostante l’esistenza di un domicilio dichiarato il 19 marzo 2021 (in sede di udienza di convalida dell’arresto) in Sperone (INDIRIZZO INDIRIZZO, presso cui, peraltro, risulta eseguita, mediante consegna a mani, la notificazione del decreto di giudizio immediato (emesso quando l’imputato era ivi ristretto per questa causa agli arresti donniciliari), con conseguente nullità della notificazione correttamente eccepita dalla difesa (ex plirimis, per la nullità della notificazione in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 – 01).
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 3 ottobre 2024
n
Il Presidente