Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato in Senegal il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 22/5/2023 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale d procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 maggio 2023 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città in data 23 gennaio 2018, ha riconosciuto all’imputato NOME COGNOME la fattispecie
attenuata di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. provvedendo, di conseguenza, alla riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto e confermando nel resto la penale responsabilità dello stesso in ordine ai contestati reati, ritenuti avvinti vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., di ricettazione di generi di abbigliamento con marchi contraffatti (art. 648 cod. pen.) e di detenzione ai fini di vendita di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti (art. cod. pen.).
I reati sono contestati come commessi in Genova il 30 marzo 2016 ed all’imputato è stata contestata (e ritenuta) la recidiva specifica e reiterata.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Nullità del giudizio di appello per nullità assoluta della notifica decreto di citazione a giudizio al ricorrente per l’udienza del 22 maggio 2023 e conseguente violazione degli artt. 601, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che il decreto per il giudizio di appell celebratosi con modalità cartolare, è stato notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di ufficio AVV_NOTAIO del Foro di Genova a seguito del decesso improvviso del difensore di fiducia AVV_NOTAIO che aveva redatto i motivi dell’atto di gravame. Non vi sarebbe però prova che il Tribunale abbia comunicato all’imputato la nomina del predetto difensore di ufficio o che sia stato stabilito un contatto tra appellante e nuovo difensore il che avrebbe impedito la notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed avrebbe determinato la necessità che sia il decreto di nomina del difensore di ufficio, sia il decreto citazione per il giudizio avrebbero dovuto essere notificati ai sensi degli artt. 1 e 159 cod. proc. pen.
2.2. Erronea applicazione degli artt. 63 e 69 cod. pen. con riguardo alla mancata diminuzione per le concesse circostanze attenuanti generiche in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che sebbene sia stata riconosciuta la ricorrenza bH:t:a1=atek della fattispecie attenuata di cui all’art. 648 c (rectius comma 4), la Corte di appello avrebbe comunque confermato il giudizio di equivalenza effettuato dal Tribunale in ordine alle altre circostanze.
In realtà, prosegue la difesa del ricorrente, la determinazione della penabase in “quattro mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa” implica necessariamente la formulazione di un giudizio di prevalenza della circostanza
attenuante ad effetto speciale sulle aggravanti contestate e la conseguente necessità di ridurre la pena per le concesse circostanze attenuanti generiche.
Di conseguenza, una volta ritenuta dalla Corte territoriale la prevalenza dell’attenuante speciale del capoverso dell’art. 648 cod. pen. sulla contestata recidiva reiterata, non era ammesso un secondo giudizio di mera equivalenza tra attenuanti generiche, recidiva ed art. 61 n. 2, cod. pen. onde competeva al ricorrente la ulteriore diminuente ex art. 62-bis cod. pen. per effetto dell’art. comma 2, cod. pen.
Per le ragioni indicate la difesa del ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Non risulta dagli atti che all’imputato sia stato comunicato – o che lo stesso abbia altrimenti saputo – dell’intervenuto decesso del proprio originario difensore.
Inoltre, non risulta trirge, che siano stati effettuati gli adempimenti di c all’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. che dispone che il nominativo del difensore d ufficio deve essere comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato in qualunque momento un difensore di fiducia o che l’imputato abbia comunque avuto contatti con il difensore d’ufficio nominatogli.
A ciò si aggiunge che «In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazio sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell’ultimo periodo del predetto comma 4 dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nell’effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto» (Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278836; Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266739).
rs 2.A
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata carn rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova che, previa effettuazione dell’adempimento omesso, procederà a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il giorno 11 settembre 2024.