Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28453 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28453 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Ercole COGNOME
– relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Marano di Napoli il 30/03/1969
avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice d’appello per la rinnovazione del giudizio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile per genericità il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 4 dicembre 2020, che lo aveva condannato per il delitto di evasione.
1.1. Con un primo motivo, egli lamenta la nullità della sentenza impugnata, per non aver avuto notizia del giudizio di appello, in quanto il relativo atto di citazione, essendo nelle more deceduto il proprio difensore di fiducia nonchØ domiciliatario, gli Ł stato notificato presso il difensore d’ufficio successivamente nominatogli, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anzichØ secondo le regole ordinarie dell’art. 157, stesso codice (si citano, a conforto, precedenti di legittimità).
1.2. La seconda doglianza consiste nella violazione dell’art. 581, cod. proc. pen.,
Sent. n. sez. 773/2025 UP – 03/06/2025 R.G.N. 13524/2025
contestandosi la ritenuta genericità dell’appello.
Con questo, infatti, era stata chiesta la rimodulazione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, indicando i profili rilevanti a tal fine (buon comportamento processuale, condizioni di vita disagiate, lieve entità del fatto per il quale era stata applicata la custodia domiciliare violata). In particolare, il riferimento al ‘furto di un bene di scarso valore economico’, erroneamente stigmatizzato dalla Corte d’appello come eccentrico, si riferiva al reato sotteso alla misura cautelare ed era stato addotto, con l’appello, a confutazione dei profili valorizzati dal primo giudice per negare quelle attenuanti (numerosi precedenti dell’imputato e tipo di reato commesso).
In ogni caso, si lamenta come il giudice d’appello abbia compiuto un sindacato sul fondamento del motivo di gravame, non consentitogli.
Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, con trasmissione degli atti al giudice d’appello per la rinnovazione del giudizio.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
¨ fondato il primo motivo di ricorso, con la conseguente necessità di rinnovare il giudizio d’appello, rimanendo perciò superata l’ulteriore doglianza.
In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione: sicchØ, qualora non risulti dagli atti, nØ sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell’ultimo periodo del predetto comma 4 dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nell’effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto» (Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278836; Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, Bona, Rv. 266739).
A tanto si aggiunga che, dalla consultazione del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione sottopostagli, non risulta che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all’art. 28, disp. att. cod. proc. pen., vale a dire la comunicazione senza ritardo all’imputato del nominativo del difensore di ufficio, con l’avvertimento della possibilità per lui di nominare in qualunque momento un difensore di fiducia; nØ vi sono elementi da cui poter desumere con tranquillità che l’imputato abbia comunque avuto contatti con il difensore d’ufficio nominatogli (corretto, in proposito, il riferimento difensivo a Sez. 2, n. 35841 dell’11/09/2024, COGNOME, non mass.).
Tanto premesso, poichØ la notificazione dell’atto di citazione a giudizio in appello
all’imputato Ł stata effettuata, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio nominatogli a sŁguito del decesso di quello di fiducia nonchØ suo domiciliatario, la nullità del processo d’appello Ł incontestabile.
In tema di notificazione della citazione dell’imputato, infatti, ricorre nullità assoluta ed insanabile, a norma dell’art. 179, cod. proc. pen., nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539; ribadita, tra le altre, da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269028).
La sentenza impugnata, dunque, dev’essere annullata, con rinvio del processo al giudice d’appello, perchØ rinnovi il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025.