Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze r per sticito corso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L 137/2020.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21/2/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 21/6/2018, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di ricettazione.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la nullità della sentenza per la mancata notifica al difensore di fiducia delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, con conseguente violazione del contraddittorio cartolare ex art. 23-bis della legge 18 dicembre 2020 n. 176.
Il ricorso è fondato.
3.1 Va rilevato, in punto di fatto, che dagli atti risulta
che in data 24/12/2022 l’odierno ricorrente nominava quale difensore di fiducia nel presente procedimento l’AVV_NOTAIO, nomina che l’Ufficio Matricola della Casa circondariale di Terni, ove l’NOME era detenuto, comunicava via pec tra gli altri alla Corte di appello di Firenze, davanti alla quale era stata proposta impugnazione avvero la sentenza di primo grado,
che il Procuratore Generale trasmetteva alla Corte territoriale le proprie conclusioni scritte, poi comunicate in data 9/2/2023 all’AVV_NOTAIO;
che dette conclusioni non risultano, invece, comunicate al difensore di fiducia dell’imputato;
che nella epigrafe della sentenza impugnata l’COGNOME risulta difeso di fiducia dall’AVV_NOTAIO, la cui nomina era stata revocata in data 24/12/2022 contestualmente alla nomina fiduciaria in favore dell’AVV_NOTAIO.
Trattasi di verifica consentita, anzi, imposta dalla natura processuale della censura.
3.2 Tanto premesso, è consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, atteso che lede il diritto di difesa. Invero, l’imputato non è posto nelle condizioni di conoscere le conclusioni della parte pubblica e di contrastarle specificamente prima della decisione (ex plurimis, Sezione 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349 – 01; Sezione 2, n. 15657 del 19/1/2023, COGNOME, Rv. 284486 – 01; Sezione 5, n. 34790 del 16/9/2022, COGNOME, Rv. 283901 – 01; Sezione 5, n. 29852 del 24/6/2022, V., Rv. 283532 – 01; Sezione 6, n. 10216 del 3/3/2022, COGNOME., Rv. 283048 – 02; Sezione 5, n. 20885 del 28/4/2021, H., Rv. 281152 – 01). In proposito, è stato condivisibilmente affermato che «la disposizione che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato, è riconducibile alla “categoria” delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; infatt come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, «la nozione di “intervento dell’imputato” non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell’imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è tit (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere “cartolare” della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che
caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sezione 5, n. 20885/2021, cit.).
3.3 In ordine al momento in cui detta nullità debba essere eccepita, al fine di evitare la sanatoria, si registrano opinioni difformi.
3.3.1 Un primo orientamento, allo stato minoritario, ritiene che nel giudizio cartolare d’appello, celebrato ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita con le conclusioni scritte, ove presentate (Sezione 6, n. 10216/2022 cit.; Sezione 6, n. 1107 del 6/12/2022, S., Rv. 284164 – 01; Sezione 3, n. 27688 del 26/5/2022, Moubthaije, n.m.).
3.3.2 Un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, ritiene che nel giudizio cartolare di appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire (Sezione 2, n. 47308/2023 cit.; Sezione 5, n. 16289 del 28/3/2023, Zito, n.m.; Sezione 2, n. 17153 del 14/3/2023, COGNOME, n.n.; Sezione 2, n. 16013 del 14/3/2023, NOME, n. m.; Sezione 2, n. 15657/2023 cit.; Sezione 5, n. 29852/2022 cit.; Sezione 5, n. 34790/2022 cit.; Sezione 5, n. 29852/2022 cit.; Sezione 5, n. 20885/2021 cit. non massimata sul punto; Sezione 5, n. 18700 del 29/3/2022, COGNOME, n.m.; Sezione 1, n. 29089 del 12/4/2022, Parlato, n.m.; Sezione 4, n. 31487 del 9/6/2022, COGNOME, n.m.).
3.3.3 Tale ultima impostazione merita di essere ribadita, innanzitutto, perché il contraddittorio “cartolare” – sostituendo quello “orale”, salvo espressa volontà delle parti – rappresenta una fase centrale del processo e, realizzando il principio costituzionale del contraddittorio, impone di dar rilievo alle conclusioni della parte privata, che sono facoltative, ma funzionali non solo a rafforzare i motivi di appello, quanto soprattutto a contrastare gli argomenti del pubblico ministero, ove non favorevoli all’imputato. Non può, dunque, essere condiviso l’assunto secondo il quale l’eccezione andrebbe sollevata con le conclusioni scritte, proprio perché, in quanto facoltative, esse non avrebbero ragion d’essere laddove la parte non sia venuta a conoscenza delle argomentazioni della parte pubblica cui dover replicare.
In ogni caso, ciò che risulta dirimente, al fine di affermare che l’omessa
comunicazione non debba essere eccepita con le conclusioni scritte, è la circostanza per cui la parte “non ha assistito” alla nullità in ragione dell cartolarità del rito. È stato sul punto condivisibilmente sostenuto che «estendere la disciplina prevista dal capoverso dell’art. 182 cod. proc. pen. ad una modalità dio celebrazione del processo in forma cartolare, non rappresenti un “adattamento” della norma ad una diversa fattispecie concreta ma corrisponda ad una vera e propria applicazione analogica di una disposizione che, pacificamente, deroga alla regola generale dettata dall’art. 180 cod. proc. pen. per il solo caso in cui, per l’appunto, la nullità (ancorché di natura intermedia) si sia consumata alla presenza della parte che, pertanto, “vi abbia assistito”» (Sezione 2, n. 47308/2023 cit.).
Del resto, secondo il combinato disposto degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativ eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di primo grado l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello”, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque, è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sezione 5, n. 34790 del 16/09/2022, cit.).
3.4 Nel caso in esame, come si è evidenziato, la requisitoria del pubblico ministero non veniva comunicata al difensore di fiducia precedentemente nominato che, tempestivamente, eccepiva la nullità con il ricorso per cassazione, non operando la limitazione cronologica di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2024.