Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PIBURA( SRI LANKA) il DATA_NASCITA il
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la se Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata di cui all’art. 186 CdS, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato accogliment doglianza proposta ai sensi dell’art. 604, comma 5 bis, cod proc pen, con la quale av la nullità del processo celebratosi in primo grado per non averne avuto conoscenza.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale diffusamente argomentato, con il richiamo a giurisprudenza conforme di questa legittimità, in ordine agli elementi da cui desumere !a sussistenza degli indici di bis cod.proc.pen.
In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che la notifica del decret relativo al giudizio di primo grado era avvenuta a mezzo posta presso il domicilio el perfezionata per compiuta giacenza; e che, presso il medesimo indirizzo corrispo domicilio eletto, ove peraltro l’imputato era risultato residente, era stata regolarm la vocatio in jus per il giudizio di appello, in ordine al quale il predetto impu lamentato alcun vizio di mancata conoscenza. La regolarità della notifica, al medesimo della citazione in appello dimostrava dunque che l’indirizzo dichiarato era perfettam a ricevere le notifiche, che l’assenza era solo temporanea. Di fronte a tali evide ricorrente avrebbe dovuto dedurre fatti o eventi che gli avevano impedito di accedere recapitata.
Orbene, a fronte di tali articolate argomentazioni, che fanno corretta appl principi giurisprudenziali ( cfr. sez.2, n.49551/2022), i motivi di ricorso si !imitan “la notifica inviata a mezzo posta non veniva consegnata personalmente al destinatario, bensì risultando questi assente, ne veniva rilasciato avviso nella cassetta postale, e l’imputat ritirava la raccomandata speditagli”. Si tratta di deduzioni che non solo ammettono la regola della procedura di notificazione, ma che non confutano sotto alcun profilo le argomenta sentenza impugnata.
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per g dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra !e ragioni argomentate dall impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, Rv. COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento
‘spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favor cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Presi e te