Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38829 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Trieste il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del Tribunale di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Giudice dell’esecuzione ha revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza del Tribunale di Trieste, in data 9 luglio 2008, irrevocabile il 3 aprile 2009.
Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente deduce un unico motivo d’impugnazione.
Dopo avere premesso, ai fini della tempestività del ricorso, di avere avuto conoscenza del provvedimento di revoca solo il 16 marzo 2025, in occasione della notifica a mani proprie dell’ordine di esecuzione della relativa pena e contestuale sospensione, il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per essere stato omesso l’avviso nei suoi riguardi della trattazione dell’udienza camerale del 16 dicembre 2014, ritenuto perfezionato con la procedura della compiuta giacenza, e dell’avviso dell’avvenuta nomina del difensore di ufficio.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 25 luglio 2025, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Sono in atti due memorie difensive, rispettivamente depositate in data 27 giugno 2025 e 3 ottobre 2025, con le quali il ricorrente riprende l’eccezione formulata con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti e per le ragioni che s’indicano di seguito.
L’eccezione formulata dal ricorrente Ł manifestamente infondata quanto alla parte concernente l’omessa notifica nei suoi riguardi della nomina del difensore d’ufficio.
La disposizione di cui all’art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all’imputato, non Ł tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l’omissione non inficia l’atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata (si veda Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, COGNOME NOME, Rv. 275511 – 01; Sez. 6, n. 26095 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248036 – 01; Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, NOME, Rv. 233540 – 01).
Ciò, osserva il Collegio, vale a fortiori nel caso che ci occupa, poichØ il difensore di ufficio nominato era presente all’udienza.
NØ vale richiamare il principio espresso da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01, il cui oggetto di scrutinio Ł il diverso caso dell’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, ciò che integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso Ł obbligatoria la presenza.
¨, invece, fondata l’eccezione riguardante l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data d’udienza.
Tale omissione nel procedimento di esecuzione integra pacificamente una causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto dell’estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 dell’11/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280189 – 01; Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265235 – 01; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657).
Inoltre, per ciò che qui interessa, va ricordato che, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non Ł sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma Ł necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa (tra molte, Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, COGNOME, Rv. 288267 – 01; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285752 – 01; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283429 – 01).
¨, infatti, solo la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificando (e non solo la spedizione di quest’ultima) a definire la validità della notifica dell’atto.
Il principio di diritto appena indicato Ł risolutivo nel caso in esame.
Nel caso di specie, per quanto consta dagli atti – che il Collegio Ł autorizzato a consultare in ragione della natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) – risulta che la notifica della fissazione dell’udienza Ł avvenuta a mezzo posta, ma non vi Ł prova che l’atto sia stato consegnato al destinatario e, dunque, non sussiste prova dell’effettivo perfezionamento della procedura notificatoria nei suoi riguardi. Risulta, infatti, esclusivamente che sulla c.d. cartolina verde Ł stato apposto un timbro con voci compilate a mano, dalle quali si evince che, in seguito alla mancata consegna della prima raccomandata, determinata da assenza del destinatario, Ł stato effettuato il deposito del plico presso l’ufficio postale ed Ł stata poi spedita la seconda raccomandata, la c.d. C.A.D., di cui Ł indicato il numero, e che l’atto non Ł stato ritirato nel termine di dieci giorni.
Di conseguenza, stante la mancanza dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non può ritenersi validamente effettuata ed Ł perciò affetta da nullità.
Tanto impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice a quo per la rinnovazione del giudizio (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313 01).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trieste. Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME