Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29472 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
Sent. n. sez. 2196/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di Trieste
vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Secondo il Tribunale le notifiche della precedente procedura esecutiva sono da ritenersi regolari, in quanto vi Ł stata la compiuta giacenza della raccomandata contenente l’avviso di fissazione della udienza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato a una unica, ampia deduzione, espressa in termini di vizio del procedimento e correlata nullità della decisione emessa in data 16 dicembre 2024, nonchØ erronea applicazione di legge in rapporto al provvedimento oggi impugnato, nonchØ violazione dell’art.6 Conv. EDU.
Dopo aver precisato che sia l’avviso di fissazione udienza che l’avviso di deposito del provvedimento del 16 dicembre 2024 risultano comunicati a mezzo posta e per compiuta giacenza (con nomina di un difensore di ufficio), il difensore evidenzia che la richiesta di declaratoria di mancata formazione di un titolo esecutivo Ł stata ingiustamente respinta dal giudice della esecuzione.
In particolare, il ricorrente evidenzia che – in diritto – la decisione muove da un errato presupposto, secondo cui la fase esecutiva sarebbe assistita da un minor livello di garanzia di effettività del contraddittorio rispetto alla fase del giudizio di cognizione; da ciò deriverebbe la ‘regolarità’ del primo procedimento esecutivo (quello avente ad oggetto la revoca della
pena sospesa).
Simile approccio sarebbe – in tesi – contrario ai principi del giusto processo, con correlata violazione dell’art. 6 Conv. EDU. Non si tratta di applicare o meno la disciplina dell’assenza alla fase esecutiva, ma di prendere atto che rispetto al primo provvedimento (la revoca della pena sospesa) non vi Ł stata alcuna conoscenza del procedimento in capo al destinatario della decisione. Si cita, sul tema, Sez. 1, n. 40826 del 14 giugno 2022.
Nel caso in esame la notifica per ‘compiuta giacenza’ non era idonea ad assicurare la conoscenza del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Come Ł stato evidenziato nella puntuale requisitoria della Procura Generale, la stessa procedura di notifica a mezzo posta (sempre in rapporto alla precedente decisione del dicembre 2024) non risulta che si sia conclusa in modo corretto, posto che la procedura legale prevede la verifica della ricezione della raccomandata con cui il destinatario viene avvisato del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Ciò impone di annullare con rinvio il provvedimento oggi impugnato, con le precisazioni che seguono, quanto all’inquadramento in diritto dei poteri del giudice dell’esecuzione.
Nel caso in esame, infatti, ad essere oggetto di doglianza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. non Ł una sentenza emessa in cognizione, ma Ł un precedente provvedimento esecutivo dal contenuto sfavorevole per il condannato (revoca di una statuizione favorevole emessa in cognizione).
Sotto tale profilo non Ł preclusa – in termini generali – la strada dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., proprio in ragione del fatto che l’assenza di contraddittorio e di possibilità di difesa – rispetto ad una statuizione sfavorevole – crea un pregiudizio altrimenti non rimediabile al bene primario della libertà personale (la revoca della pena sospesa determina la eseguibilità della sentenza di condanna). Del resto, Ł significativo l’utilizzo, nel testo della disposizione di cui all’art. 670, del termine «provvedimento» (quando il giudice accerta che … il provvedimento manca o non Ł divenuto esecutivo…) e non quello di «sentenza», il che pare accreditare la tesi della esperibilità del rimedio anche in situazioni in cui i diritti fondamentali del condannato sarebbero pregiudicati dalla esecuzione di un provvedimento sfavorevole diverso dalla sentenza.
Sotto tale profilo può darsi continuità all’orientamento giurisprudenziale risalente a Sez. 1 n. 7412 del 2/02/2006, Rv. 234076, secondo cui in fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili , tutte le garanzie previste per l’imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato.
Ciò che va precisato, tuttavia, anche in ragione della necessità di orientare le scelte in diritto del giudice del rinvio, Ł che la domanda del COGNOME deve essere ritenuta finalizzata non già ad ottenere una mera dichiarazione di inesistenza della decisione del dicembre del 2024, quanto alla possibilità di esercitare in rapporto a detta decisione la facoltà di impugnazione, ai sensi dell’art. 670, comma 1, cod. proc. pen.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Così Ł deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME