Notifica Citazione Appello: Quando un Errore Non Invalida il Processo?
La correttezza delle notificazioni nel processo penale è un pilastro del diritto di difesa. Una notifica citazione appello errata può, in teoria, compromettere l’intero giudizio. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che il formalismo cede il passo alla sostanza quando lo scopo dell’atto è comunque raggiunto. Analizziamo come la presenza del difensore in udienza possa ‘sanare’ un’irregolarità formale nella notifica all’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il legale lamentava un vizio procedurale specifico: il decreto di citazione per il giudizio d’appello era stato notificato presso il domicilio dichiarato dall’imputata e non presso il domicilio eletto, ovvero lo studio del difensore stesso, come previsto dalla procedura.
Secondo la difesa, questa errata modalità di notifica avrebbe violato il diritto dell’imputata a una piena conoscenza del processo a suo carico, costituendo un motivo sufficiente per annullare la decisione d’appello.
La Questione Giuridica: Validità della Notifica Citazione Appello
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte era se la mancata notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto dall’imputata costituisse una violazione insanabile del diritto di difesa, tale da inficiare la validità del procedimento.
In altre parole, ci si chiedeva se la regola formale sulla notifica prevalesse sempre e comunque, oppure se si dovesse valutare in concreto se un pregiudizio effettivo al diritto di difesa si fosse verificato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. Le motivazioni della decisione si basano su un’interpretazione pragmatica e sostanziale delle norme procedurali.
In primo luogo, i giudici hanno osservato che il difensore era regolarmente presente all’udienza d’appello e, in quella sede, non aveva sollevato alcuna eccezione riguardo alla notifica. Questo comportamento è stato interpretato come un’accettazione della regolarità del contraddittorio.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha stabilito che l’omessa notifica presso il domicilio eletto non ha causato alcuna violazione concreta del diritto di difesa personale dell’imputata per due ragioni concorrenti:
1. L’imputata aveva comunque ricevuto la notifica presso il proprio domicilio dichiarato, venendo quindi a conoscenza del processo.
2. Il difensore era stato messo in condizione di conoscere la data dell’udienza tramite un avviso e aveva infatti partecipato attivamente al processo. La presenza del legale garantisce che la difesa tecnica sia stata pienamente esercitata.
La Corte ha quindi concluso che lo scopo della notifica – ovvero assicurare che sia l’imputato sia il suo difensore siano a conoscenza dell’udienza per poter esercitare i propri diritti – era stato pienamente raggiunto.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce un principio importante: un vizio formale nella notifica citazione appello, come l’invio all’indirizzo dichiarato anziché a quello eletto, non determina automaticamente l’invalidità del procedimento se non si traduce in un pregiudizio effettivo e concreto per il diritto di difesa. La presenza e la partecipazione attiva del difensore al processo sono elementi determinanti per escludere tale pregiudizio. Questa decisione riafferma la prevalenza del principio di strumentalità delle forme rispetto a un rigido e sterile formalismo, assicurando che le garanzie difensive siano tutelate nella loro sostanza e non solo nella loro apparenza.
Cosa succede se la notifica della citazione in appello viene inviata all’indirizzo di casa dell’imputato invece che a quello del suo avvocato (domicilio eletto)?
Secondo questa ordinanza, la notifica può essere considerata valida se il diritto di difesa non è stato concretamente leso. Se l’imputato ha comunque ricevuto l’atto e, soprattutto, il suo avvocato era presente all’udienza, l’errore formale non è sufficiente a invalidare il processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante l’errore di notifica?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la Corte ha considerato l’errore non rilevante ai fini della violazione del diritto di difesa. La combinazione della ricezione dell’atto da parte dell’imputata e della partecipazione attiva del suo difensore all’udienza ha dimostrato che lo scopo della comunicazione era stato raggiunto.
La presenza del difensore in udienza può ‘sanare’ un vizio di notifica all’imputato?
Sì, in questo caso la Corte ha ritenuto che la presenza del difensore, che era stato informato della data del processo e non ha sollevato eccezioni, fosse un fattore decisivo. La sua partecipazione ha garantito l’effettivo esercizio della difesa tecnica, ‘sanando’ di fatto l’irregolarità formale della notifica destinata all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44444 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 06/01/1992
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati.
Il difensore, dato atto della elezione di domicilio dell’imputata presso se medesimo, denuncia vizio di violazione in relazione all’art. 175, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per la mancata notifica del decreto di citazione in appello dell’imputata presso il domicilio eletto essendo stata, invece, la notifica eseguita presso il domicilio dichiarato dall’imputata.
Posto che il difensore era presente in udienza e nulla ha eccepito al riguardo, l’omessa notifica del decreto di citazione all’imputata, non ha concretizzato alcuna violazione del diritto di difesa personale dell’imputata sia perché la predetta aveva ricevuto la notifica presso il proprio domicilio sia, soprattutto, perché il difensore è stato messo in condizione di conoscere (attraverso l’avviso) la data di celebrazione del processo, cui ha partecipato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigliere