Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8764 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8764 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Messina.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina confermava la condanna di NOME per il reato di truffa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello: la notifica
della citazione era stata affidata al servizio postale che, constatata la temporanea assenza del destinatario , avviava la procedura prevista dall’art. 170 cod. proc. pen.; il plico contenente la citazione era stato restituito al mittente il 31 marzo 2025 poiché non era stato ritirato nel termine di legge; il 27 marzo 2025 era stata effettuata la notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., attivata ‘in anticipo’, ovvero prima che l’Autorità giudiziaria venisse conoscenza del fallimento della procedura notificatoria.
Pertanto il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo, in quanto non sarebbe stato notificato all’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. La materia delle notificazioni delle citazioni a giudizio è stata oggetto di una autorevole pronuncia delle Sezioni unite che ha affermato che in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 – 01).
1.2. Con specifico riguardo alla notificazione a mezzo posta il Collegio, in via preliminare, riafferma che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 – 02).
Nel corpo della motivazione della sentenza appena citata si legge: «in linea con quanto indicato dalle Sezioni Unite, Tuppi e Pedicone, e dalla giurisprudenza maggioritaria (in questo senso, fra le tante: Sez. 6, n. 24864 del 19/4/2017, COGNOME, Rv. 270031; Sez. 6, n. 52174 del 6/10/2017, COGNOME, Rv. 271560; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 268158; Sez. 6, n. 42548 del 15/09/2016, COGNOME, Rv. 268223) per integrare il presupposto di una
“impossibilità” della notifica, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è sufficiente l’attestazione di mancato reperimento dell’imputato nel domicilio dichiarato – o del domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art. 159 cod. proc. pen. Di conseguenza anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilitano l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., cit. § 9, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 – 01).
Nel coordinare tali approdi ermeneutici con la disciplina della notificazione a mezzo posta le Sezioni Unite hanno poi affermato che «l’articolo 170, comma 3, cod. proc. pen., nello stabilire che «qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale provvede alle notificazioni nei modi ordinari», intenda far riferimento all’esigenza che la procedura prosegua secondo le due diverse e fra loro alternative modalità previste dal codice di rito: quella di cui agli articoli 159 e 160 cod. proc. pen. che prevedono nuove ricerche, finalizzate all’adozione del decreto di irreperibilità, nel caso si tratti di prima notifica all’imputato ex art. 157 cod. proc. pen.; quella di cui all’articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante notifica al difensore, qualora vi sia stata dichiarazione ed elezione di domicilio ex art. 161, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., cit., § 10).
1.3. Nel caso in esame la notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 161 , comma 4 cod. proc. pen. veniva attivata il 27 marzo 2025 prima che il piego postale fosse restituito, dunque ‘ prima ‘ che l’Autorità giudiziaria venisse a conoscenza del fallimento della notifica, dato che il piego veniva restituito solo il 31 marzo 2025.
Non si verte dunque nel caso regolato dalle Sezioni unite n. 14573 del 25/11/2021 che hanno espressamente legittimato il ricorso alla notifica ‘sostitutiva’, nei casi in cui l’autorità giudiziaria sia venuta a conoscenza del fallimento della notifica a causa della restituzione del piego.
1.3.1. Deve, pertanto, essere valutato se, in caso di notificazioni col mezzo della posta, l’attivazione della notifica ‘sostitutiva’ ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. prima della restituzione del piego integri un caso di ‘omessa notifica’ idonea a generare la nullità assoluta della stessa.
Invero il Collegio ritiene che si tratta di un caso di notifica ‘irregolare’ e
non ‘omessa’ , evento che non genera una nullità assoluta, ma una nullità generale a regime intermedio. In questo caso, infatti, la comunicazione oggetto della notifica viene comunque effettuata con le forme previste dalla legge, sebbene attraverso la irregolare ‘anticipazione’ della notifica sostitutiva .
Tale nullità, per essere riconosciuta, deve essere tempestivamente dedotta alla prima occasione utile come previsto dall’art. 182, comma 2 , cod. proc. pen.
E’ stato infatti chiarit o che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di primo grado l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello” -come nel caso di specie – deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901).
1.3.2. Nel caso in esame la nullità in questione doveva dunque essere eccepita con le conclusioni scritte, dato che il processo è stato celebrato con rito cartolare: tuttavia nulla veniva rilevato in sede di conclusioni, sicché la nullità deve intendersi tardivamente dedotta e, quindi, sanata.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME