Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41802 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
Data Udienza: 02/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1876/2025
NOME COGNOME
CC – 02/12/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA Nel procedimento penale in cui è parte civile: COGNOME NOME avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19.3.2025, la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 595 cod. pen., aggravato.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge. Rappresenta che in grado di appello si era impugnata espressamente la sentenza adducendo la nullità del procedimento penale per la mancanza di notifica del decreto di citazione relativo al giudizio di primo grado. All’udienza del 6 Aprile 2021, dato atto della notifica al difensore ex art. 161 del codice di rito, si è dichiarata l’assenza dell’imputato. La difesa aveva eccepito che la notifica all’imputato non poteva ritenersi intervenuta. La notifica del decreto di citazione a giudizio va infatti effettuata personalmente all’imputato e non al difensore ai sensi dell’articolo 161 citato, poiché a tenore di tale disposizione le notificazione devono essere effettuate mediante consegna al difensore solo in mancanza di comunicazione del domicilio dichiarato o eletto, nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio. Nel caso di specie l’imputato, per come si legge nello stesso decreto di citazione a giudizio, aveva dichiarato domicilio in Castrolibero, alla INDIRIZZO e nel mandato rilasciato al difensore questi aveva espressamente dichiarato di non accettare le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 157, comma 8, del codice di rito. pertanto la notifica doveva essere effettuata all’imputato personalmente con rinnovazione degli atti allo stesso, e non tramite l’articolo 161 del codice di rito. La Corte di appello ha rigettato tale eccezione con motivazione contraddittoria e illogica. In sintesi ha ritenuto che sebbene la notifica del decreto di citazione fosse irregolare non potesse premiarsi processualmente la categoria di imputati finti inconsapevoli, rimproverandosi certamente all’imputato un difetto di attenzione e diligenza nel mancato ritiro della raccomandata rispetto alla quale non ha fornito valida giustificazione. Quindi per la Corte di appello il COGNOME è stato edotto del procedimento avendo ricevuto, con consegna a mani proprie, l’avviso di conclusione delle indagini, con l’indicazione degli estremi del procedimento e del provvisorio capo di accusa, avendo eletto domicilio presso la propria abitazione indicando il luogo ove ricevere le notifiche, avendo conferito mandato difensivo fiduciario all’AVV_NOTAIO COGNOME che ne ha successivamente curato la difesa. Sta di fatto che la dichiarazione di assenza dell’imputato è stata erroneamente effettuata dal giudice di primo grado in contraddizione con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui essa può essere desunta solo dalla rituale notifica di un atto di vocatio in iudicium e non dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Le condizioni per dichiarare legittimamente l’assenza di un imputato sono state ulteriormente chiarite da Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il AVV_NOTAIO Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Risulta per tabulas che la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita a mezzo del servizio postale e che il plico – rispetto al quale non si conosce neppure la ragione della mancata consegna presso il domicilio dell’imputato, se per temporanea assenza o altro, e quindi del suo deposito presso l’ufficio postale ove è rimasto in giacenza – non è stato ritirato né dall’imputato né da altri. Né vi è contezza in ordine all’esito della cartolina inviata in conseguenza del deposito presso l’ufficio postale. Vi è solo la successiva notifica del decreto presso il difensore disposta dal giudice ex art. 161 comma 4 c.p.p.
Stando così le cose, innanzitutto non può ritenersi validamente perfezionata la notificazione dell’atto all’imputato. Né tanto meno, può ritenersi comunque conseguito lo scopo della notificazione, che riguardo al decreto di citazione implica la certezza della conoscenza del contenuto dell’atto notificato, trattandosi di atto nevralgico nella fisiologia del processo, instaurando, esso, il contraddittorio con l’imputato in relazione al passaggio alla delicata fase del processo contraddistinta dall’imputazione cristallizzata nel decreto medesimo.
Né potrebbero ritenersi di per sé validi elementi indicativi della conoscenza del processo e del suo atto propulsivo le circostanze indicate dalla Corte di appello, quali l’intervenuta notifica a mani proprie dell’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini (che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi equivalente al decreto di citazione a giudizio), la designazione del difensore di fiducia e la dichiarazione di domicilio (effettuate in sede di ricezione dell’avviso conclusione delle indagini, la seconda peraltro senza gli avvertimenti previsti dall’art. 161 c.p.p.), trattandosi di elementi che depongono per la conoscenza del procedimento ma nulla di concreto possono apportare riguardo alla dimostrazione della consapevolezza del contenuto del decreto di citazione a giudizio da parte dell’imputato. Laddove è tale conoscenza che rileva ai fini della valutazione della correttezza, rectius validità della celebrazione del processo di primo grado in
assenza dell’imputato (cfr. per tutte S ez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, COGNOME, Rv. 279420 – 01). Né sulla base di tali circostanze, in mancanza di una notificazione del decreto che possa definirsi regolare, si potrebbe giungere a ritenere, come ha in definitiva fatto la Corte di merito, che sussistono i presupposti per affermarsi un difetto di diligenza dell’imputato, che, nonostante fosse stato messo in condizioni di conoscere l’atto, si sarebbe disinteressato e avrebbe piuttosto optato per la sottrazione colpevole al processo.
La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate con rinvio al Tribunale di Cosenza (in diversa composizione fisica), per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 02/12/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME