Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugNOME relativamente ai capi 1, 2, e 3 essendo gli stessi estinti per prescrizione, con rigetto nel resto e rinvio alla Corte di appello di Catania per la rideterminazion della pena in ordine al reato di cui al capo 4;
lette le conclusioni e la memoria difensiva del 26/09/2023 del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha l’annullamento senza rinvio della sentenza impugNOME e in subordine si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuto decorso del termine di prescrizione per tutti i delitti oggetto di imputazione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania, pronunciata in data 12/06/2019 nei confronti di
COGNOME NOME riconoscendo allo stesso le circostanze attenuanti generiche, oltre alla particolare tenuità del fatto contesto al capo 4) della rubrica, rideterminando di conseguenza la pena inflitta.
NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen. Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali con riferimento agli art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; già in fase di atti preliminari al giudizio di appello era stata evidenziato come il decreto di citazione a giudizio in appello fosse stato erroneamente notificato presso il difensore domiciliatario, nonostante la ricorrente avesse eletto domicilio per le notificazioni presso l’abitazione del padre. La ricorrente non ha mai eletto domicilio presso il difensore di ufficio e la diversa elezione di domicilio risulta dal verbale di interrogatorio. La stessa situazione si era verificata in primo grado e proprio per questo motivo era stata disposta la nuova notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto. La Corte di appello aveva disatteso il rilievo difensivo in tal senso articolato nell’ambito delle conclusioni difensive depositate a mezzo pec.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugNOME relativamente ai capi 1, 2, e 3 essendo gli stessi estinti per prescrizione, con rigetto nel resto e rinvio alla Corte di appello di Catania per la rideterminazione della pena in ordine al reato di cui al capo 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, è emerso senza alcun dubbio che la ricorrente aveva formalmente eletto domicilio ed era assistita da un difensore di ufficio, sin dal primo grado di giudizio.
Proprio durante il primo grado di giudizio era stata evidenziata tale circostanza, tanto che già in quella sede era stata rilevata la nullità della citazione a giudizio presso il difensore, tra l’altro nominato d’ufficio,
piuttosto che presso il domicilio eletto, presso il quale non era sta effettuato alcun accesso (pag. 1 della sentenza di primo grado).
Ciò nonostante, anche il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato presso il difensore di ufficio. Nell’ambito del predetto decreto stata richiamata una asserita elezione di domicilio presso lo stesso in effet mai avvenuta.
Il difensore, anche in sede di appello, ha tempestivamente evidenziato tale circostanza con conclusioni scritte depositate a mezzo pec, in considerazione della trattazione scritta del procedimento, regolarmente pervenute in data 20/04/2022 e non tenute in considerazione dalla Corte di appello, che non le ha citate in sentenza, né nell’intestazione, né nel motivazione. Anche in questa sede, ad esito della requisitoria del Procuratore generale, la difesa ha ribadito la circostanza della propri nomina di ufficio, dell’assenza di qualsiasi contatto con la propria assisti oltre alla presenza in atti di una formale elezione di domicilio.
Le circostanze allegate dalla difesa hanno trovato effettivo riscontro in atti, con ciò evidenziando la tempestiva allegazione della richiamata violazione di legge a fronte di un’omessa motivazione della Corte di appello sul punto. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539-01) hanno oramai da tempo chiarito che, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanab prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificaz della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato e tempestivamente eccepita, come nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugNOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 ottobre 2023.