Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7073 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA NAZIONALE per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel procedimento a carico di:
NOME nata a SAN DONA’ DI PIAVE il 19/09/1975
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia – in funzione di Giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avverso il provvedimento del 23/08/2023 del medesimo Giudice, che – in parziale accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME – aveva ordinato la revoca della confisca disposta a carico della stessa, quanto alle unità immobiliari aventi valore superiore a euro 140.000,00 (ossia, alla somma costituente il profitto del reato per il quale era stata emessa sentenza di condanna) dovendosi ritenere la residua somma, pari a euro 482.350,00, quale vantaggio economico riconducibile non alla COGNOME – nella veste di soggetto riciclatore – bensì agli altri autori del presupposto reato di truffa.
Ricorre per cassazione la sopra detta Agenzia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato in persona dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. L’Agenzia ricorrente Ł una amministrazione statale, in relazione alla quale opera il patrocinio esclusivo dell’Avvocatura dello Stato; l’ordinanza impugnata Ł stata comunicata il 13/11/2023 all’Agenzia, presso la sua pec istituzionale, ma non Ł stata comunicata all’Avvocatura. Non Ł mai decorso, pertanto, il termine decadenziale pari a quindici giorni, indicato dall’art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Ciò rende illegittima la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione stessa, adottata sul presupposto della tardività della stessa.
NOME COGNOME con atto a firma dell’avv. NOME COGNOME ha presentato memoria, a mezzo della quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso presentato dall’Agenzia, per carenza
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
di interesse a impugnare. Con decreto del 27/12/2021, il Direttore della Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha deliberato il trasferimento dei beni di cui si controverte al Comune di San Donà di Piave, con immediata acquisizione degli stessi al patrimonio comunale. L’Agenzia non aveva piø, pertanto, alcun diritto su tali beni e – non potendo vantare un interesse alla restituzione degli stessi – nei suoi confronti non vi Ł stata violazione del contraddittorio.
La mancanza di qualsivoglia diritto alla restituzione dei beni di cui Ł stata revocata la confisca, consequenzialmente, determina la carenza dell’interesse a impugnare in capo all’Agenzia.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini di seguito chiariti.
Come già precisato nella sintesi contenuta in parte espositiva, viene in rilievo una declaratoria di inammissibilità pronunciata in executivis dal Giudice per le indagini preliminari, avverso opposizione proposta dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei confronti di una revoca parziale di confisca; attuale ricorrente, come detto, Ł proprio l’Agenzia.
2.1. Giova anzitutto richiamare l’ancoraggio normativo al quale fare riferimento, che Ł rappresentato dall’art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 161, che così dispone: ‘Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchØ le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale Ł portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.’
2.2. Tanto premesso, coglie nel segno la deduzione sussunta nell’impugnazione.
Il principio di diritto al quale attenersi, infatti, Ł quello fissato da Sez. 1, n. 43482 del 19/05/2021, CF RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282480 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di confisca, la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati spetta all’Avvocatura dello Stato, alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma secondo, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati, a pena di nullità, tutti gli atti del procedimento, sicchØ, in assenza di notifica del provvedimento giudiziale, il termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui l’Avvocatura ne abbia acquisito conoscenza certa ed effettiva, restando, invece, irrilevante l’eventuale pregressa conoscenza dello stesso da parte dell’Agenzia. (Fattispecie relativa ad opposizione avverso provvedimento di revoca di confisca di beni immobili)››; nello stesso senso si era già espressa Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, Ag. Naz. Amm.ne e Destin. Beni sequestrati, Rv. 261713 – 01, secondo la quale: ‹‹In tema di confisca ex art. 12sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia Nazionale spetta all’Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell’art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio››.
2.3. Per completezza di analisi, si devono anche esaminare tanto la tesi posta a
fondamento delle conclusioni assunte dal Procuratore generale, quanto le osservazioni formulate dalla difesa della COGNOME attraverso la memoria inoltrata in vista dell’udienza.
Il Procuratore generale ha sostenuto che la già menzionata ordinanza del 29/08/2023, per esser stata resa già all’esito di opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., potesse essere oggetto esclusivamente di impugnazione in Cassazione, ma non di una nuova opposizione. Una volta proposta nuovamente l’opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. – secondo tale prospettazione l’impugnazione sarebbe stata da riqualificare quale ricorso per cassazione, sub specie di atto che denuncia violazione di legge processuale (vizio che si anniderebbe nella mancata partecipazione dell’Agenzia, al contraddittorio relativo alla opposizione promossa dal soggetto confiscato). Riqualificata in questo senso, l’impugnazione contro l’ordinanza del 29/08/2023 (impropriamente dichiarata tardiva, con il provvedimento ora impugnato) dovrebbe essere dichiarata fondata, stante la mancata notifica all’Avvocatura dello Stato.
La difesa della COGNOME, invece, ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia, per carenza di interesse. Ha ricordato, infatti, come i beni distinti nel Catasto Urbano del Comune di San Donà di Piave al fol. 38, p.lla 684, sub 20, 21 e 22 siano stati ormai trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune stesso, già in epoca antecedente, rispetto al provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari il 23/08/2023. Ciò dovrebbe determinare – in ipotesi difensiva – la carenza di interesse in capo all’Agenzia, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.4. Le valutazioni circa l’interesse ad impugnare e circa la qualificazione dello strumento impugnatorio adottato, però, postulano indefettibilmente la perfezione del contraddittorio; ogni delibazione su tali punti, infatti, resta preclusa, in presenza di un contraddittorio restato monco. Un contraddittorio non integro in fase esecutiva, infatti, Ł tale da dar vita a una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate in punto di omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (fra tante, si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280189 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia – Ufficio Gip.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME