Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32142 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in MOLDAVIA il 17/05/1975
avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la successiva memoria depositata dal difensore della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 15/02/2021 dal Tribunale di Venezia nei confronti di NOME COGNOME imputata del reato previsto dagli artt.624 e 625, n.4, cod.pen., rideterminando la pena inflitta in mesi due di reclusione ed € 100,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art.62, n.4, cod.pen., valutata prevalente sulla contestata recidiva.
La Corte territoriale ha riassunto l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, rilevando che l’imputata era stata osservata all’interno di un esercizio commerciale nell’atto di occultare merce all’interno di un borsone, recandosi poi alla cassa per pagare una sola parte di quanto prelevato all’interno degli scaffali.
Il giudice di appello ha rigettato il motivo di gravame teso a ottenere la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado per omessa rituale notifica del decreto di citazione, atteso che la notifica medesima era avvenuta presso un
difensore già nominato di fiducia (Avv. NOME COGNOME e che la stessa imputata aveva quindi provveduto a nominare un nuovo difensore con revoca del precedente, dimostrando di avere avuto piena conoscenza della pendenza del giudizio.
Ha ritenuto infondato il motivo inerente alla dedotta mancanza di querela, in quanto presentata da soggetto (ovvero il direttore del punto vendita) da ritenere detentore della merce e, quindi, pienamente legittimato alla proposizione della querela medesima.
Ha rigettato il motivo inerente al richiesto disconoscimento della recidiva, in considerazione dei numerosi e ravvicinati precedenti specifici gravanti sulla ricorrente; ha ritenuto invece fondato il motivo inerente al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n.4, cod.pen., ritenuta prevalente rispetto alla contestata recidiva, rideterminando la sanzione nel senso suddetto.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 157 e ss. cod.proc.pen., derivante dall’omessa notifica all’imputata del decreto di citazione del giudizio di primo grado.
Ha esposto che l’imputata aveva eletto domicilio presso un difensore (Avv. NOME COGNOME che, prima della notifica del decreto di citazione a giudizio, era stato sospeso dall’esercizio della professione forense in data 15/11/2019; ha quindi dedotto che tale circostanza avrebbe determinato l’inidoneità del domicilio eletto con conseguente nullità della notifica ivi avvenuta il 07/07/2020 del decreto di citazione nel primo grado di giudizio, anche perché operata presso un soggetto da ritenersi incapace a prestare assistenza legale ed essendo indifferente la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, in base alla quale l’imputata aveva successivamente nominato altro difensore.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa della ricorrente ha depositato successiva memoria di replica rispetto alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è infondato.
Sulla base della giurisprudenza di questa Corte va rammentato che il domicilio elettivo è il luogo specialmente indicato per riguardo a un determinato rapporto giuridico: questo speciale domicilio è volontario e determina il luogo di notificazione degli atti relativi all’affare per cui vi fu l’elezione.
Ne deriva che domiciliatario, dunque, può essere chiunque (non solo il difensore) purché non rifiuti tale funzione, conseguendone che l’Avv. COGNOME non cessò la propria veste di domiciliatario sol perché sospeso disciplinarmente; difatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, gli effetti dell’elezione del domicilio da parte dell’imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso o cancellato dall’albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l’abbia (anche solo temporaneamente) perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (Sez. 5, n. 23096 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279399- 02; Sez. 6, n. 26287 del 28/05/2013, Abis, RV. 256817; Sez. 1 n. 48741 del 25/11/2004 Rv. 230518); le notifiche all’odierno ricorrente andavano dunque effettuate presso il domicilio eletto, non potendosi al fine utilizzare quale riferimento il difensore nominato d’ufficio ex art.97, comma 4, cod.proc.pen..
Conseguendone, in conclusione, che nessuna nullità si è perfezionata in presenza di notifica presso un difensore domiciliatario momentaneamente inibito dall’esercizio della professione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME