Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a Cervinara il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. ri. 137 del 2020,che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 27 gennaio 2021, con cui l’imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 149 del 2020, sul rilievo che la Corte d’appello ha svolto l’udienza in forma orale, in presenza del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e del difensore della parte civile, senza che fosse stata comunicata all’imputato la richiesta di discussione orale avanzata dalla parte civile. L’omesso avviso al difensore di fiducia determinerebbe un’invalidità insanabile, come già affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3673 del 2022.
2.2. In secondo luogo, si lamentano il travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione all’apprezzamento della circostanza, accertata dalla polizia giudiziaria, che i cani fonte del preteso disturbo erano presenti nell’appartamento ma non erano stati uditi abbaiare.
2.3. In terzo luogo, si denunciano la violazione dell’art. 495 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sia per quanto attiene ai testimoni della difesa sia per quanto attiene all’audizione del dirigente Asl, a conoscenza dei fatti del processo.
2.4. Con una quarta censura, si denunciano la violazione della disposizione incriminatrice il vizio della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza del presupposto del disturbo ad un numero indeterminato di persone e alla mancata considerazione di altri rumori presenti nel luogo.
2.5. In quinto luogo, si contesta la violazione dell’art. 133 cod. pen., oltre a vizio motivazionale, in relazione alla determinazione della pena nel massimo edittale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri.
1.1. Secondo un recente orientamento di legittimità, espresso in una fattispecie concreta sovrapponibile alla presente, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l’omesso avviso al difensore di fiducia deil’imputato dell’accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione oral
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del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all’udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., rimasto silente quanto al vizio sussistente. Deve, infatti, ritenersi che sia leso il diritto dell’imputato «ad avere un difensor di sua scelta», riconosciuto anche dall’art. 6, par. terzo, lettera c), Convenzione EDU (Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Rv. 284936).
1.2. A tale ricostruzione interpretativa si contrappone in parte Sez. 5, n. 47562 del 27/10/2023, Rv. 285557, secondo cui, nel giudizio di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall’omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l’imputato abbia subito nell’esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore. Non è sufficiente, ad esempio, il mero rilievo difensivo di non avere potuto conoscere l’esito del procedimento in udienza.
La pronuncia richiama espressamente il precedente rappresentato Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023 e se ne discosta ricordando come, in più occasioni, questa stessa Corte, a Sezioni Unite, si sia espressa nel senso che: «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronl:e ad un atto null il ricorrere di un concreto pregiudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un “danno” misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo”, il richiesto interesse – concreto ed attuale – a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola si è tradotta nell’affermazione di principio secondo cui, se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235697; analogamente, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, COGNOME, dep. 2012, Rv. 251497, in tema di termini a difesa).
Nel caso allora in esame, effettivamente l’eccepito vulnus difensivo non si era tradotto in nessuna concreta lesione o menomazione del diritto di difesa della parte ricorrente, perché era stata accolta dalla Corte territoriale la richiesta concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., come nel suo interesse presentata.
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Inoltre – prosegue la sentenza – il difensore era stato, comunque, in grado di presentare tempestivamente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito dell’udienza di appello.
1.3. In senso diverso, si è affermato che – nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica – la mancata comunicazione, a tutte le parti, del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, disposta a seguito di richiesta di discussione orale reallizza una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, Rv. 285597; Sez. 1, n. 35649 del 11/05/2023; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, Rv. 282897).
Dei tre esposti orientamenti, il primo deve essere ritenuto preferibile, perché più coerente con il principio AVV_NOTAIO espresso da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 (e più volte ribadito; ex plurimis, Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722), nel senso che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 1.79, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. L’obbligatorietà della presenza del difensore – tanto rilevante che in sua assenza viene nominato un difensore d’ufficio – rende il pregiudizio al diritto di difesa immanente nell circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato; con la conseguenza che non può essere richiesta al difensore non avvisato e che non abbia partecipato all’udienza la specificazione di un ulteriore pregiudizio concreto. L’interpretazione qui condivisa sembra anche più coerente delle altre rispetto al dato letterale dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., il cui espresso riferimento all’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza non sembra lasciare spazio all’applicabilità del successivo art. 180, né ad una valutazione circa la sussistenza dell’interesse a far valere l’inosservanza della disposizione violata viveri. Infatti quest’ultimo è previsto dall’art. 182 come presupposto per il riliev del2 nullità previste dagli artt. 180 e 181, ma non anche di quelle previste dall’art. 179 cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, dalla verifica degli atti trasmessi a questa Corte emerge – come lamentato dal ricorrente – che il processo ha avuto trattazione orale in grado di appello, su richiesta della parte civile, e che il difensore di fiduci sostituito in tale udienza da un difensore d’ufficio all’uopo nominato, non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte della cancelleria circa la celebrazione del
processo in forma orale. Ne deriva la sussistenza della denunciata nul processuale.
Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in accoglimento dell primo motivo di doglianza, c trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli at alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 15/12/2023